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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 30 giugno 2008, n. 10

TITOLO III
MISURE DI RIORGANIZZAZIONE IN MATERIA DI SERVIZI PUBBLICI LOCALI
Capo I
Principi e norme generali
Art. 23
Ambito della riforma in materia di servizi pubblici Finalità e obiettivi
1. La presente legge detta norme generali per la riforma dei servizi pubblici locali di rilevanza economica concernenti i servizi:
a) idrico integrato;
b) di gestione dei rifiuti urbani;
c) di trasporto pubblico locale.
2. La Regione Emilia-Romagna persegue le seguenti finalità e obiettivi:
a) garantire un costante miglioramento qualitativo e quantitativo dei servizi sulla base dei criteri appositamente definiti periodicamente;
b) perseguire la chiara distinzione dei ruoli tra i soggetti titolari delle funzioni regolatorie ed i soggetti gestori;
c) garantire la distinzione di ruoli fra proprietà, delle reti e degli immobili, e gestione dei servizi;
d) semplificare i processi decisionali e razionalizzare i soggetti coinvolti, realizzando una riduzione dei costi complessivi del sistema regionale;
e) attuare un sistema tariffario che assicuri l'accessibilità universale dei servizi e garantisca un livello delle tariffe coerente con la qualità e quantità di cui alla lettera a);
f) favorire lo sviluppo di un solido e qualificato sistema di imprese operanti nel settore;
g) garantire la tutela degli utenti e la loro partecipazione alle scelte fondamentali di regolazione.
3. In applicazione dei principi di cui all' articolo 118, comma 1 della Costituzione Sito esterno, le funzioni relative ai servizi pubblici di cui al comma 1 sono ripartite a livello regionale o locale. Per le funzioni che devono essere allocate a livello locale, la presente legge:
a) garantisce l'individuazione di ambiti ottimali che, in applicazione del principio di adeguatezza, risultino efficienti per gli scopi perseguiti;
b) definisce forme di organizzazione delle funzioni che garantiscano la riduzione dei costi e delle strutture amministrative.
Capo II
Riforma del trasporto pubblico locale
Art. 24

(sostituito comma 1 da art. 28 L.R. 25 luglio 2013, n. 9)

Funzioni in materia di trasporto pubblico locale
1. In materia di trasporto pubblico locale, la Regione, nel rispetto dell'autonomia degli enti locali, procede alla delimitazione degli ambiti ottimali o alla loro conferma, assumendo i territori provinciali quali ambiti territoriali minimi per la programmazione dei servizi di bacino, la progettazione, l'organizzazione e la promozione dei servizi pubblici di trasporto integrati tra loro e con la mobilità privata. La Giunta regionale definisce gli ambiti sovra-bacinali ottimali omogenei, al fine dell'organizzazione dei servizi autofiloviari di trasporto pubblico locale e dell'affidamento dei servizi medesimi mediante procedure ad evidenza pubblica. L'intero bacino unico regionale costituisce il riferimento territoriale per l'organizzazione e l'affidamento, con procedura ad evidenza pubblica, dei servizi ferroviari regionali. A tal fine si provvede all'adeguamento del sistema delle Agenzie locali per la mobilità, le quali provvedono allo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 19, comma 3, della legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30 (Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale) con l'esclusione della gestione dei servizi.
2. La Regione promuove l'introduzione di un unico sistema tariffario integrato sull'intero territorio regionale. A tal fine essa definisce, sentite le Province ed i Comuni, le modalità per la necessaria articolazione tariffaria di bacino. La Regione promuove altresì l'aggregazione dei soggetti gestori dei trasporti pubblici autofiloviari.
Art. 25
Riforma delle Agenzie locali per la mobilità
1. In relazione alle Agenzie locali per la mobilità la Regione promuove:
a) l'adozione di forme organizzative, quali società di capitali a responsabilità limitata il cui statuto preveda che l'amministrazione della società sia affidata ad un amministratore unico, che operano sulla base di convenzione tra enti locali di cui all' articolo 30 del decreto legislativo n. 267 del 2000 Sito esterno;
b) lo scorporo delle attività gestionali non strettamente connesse con le funzioni proprie attribuite dalla legge regionale alle Agenzie stesse, con particolare riguardo alla gestione del trasporto pubblico locale, della sosta, dei parcheggi, dell'accesso ai centri urbani;
c) il superamento delle situazioni di compartecipazione nella proprietà delle società di gestione da parte delle Agenzie locali per la mobilità;
d) l'applicazione del sistema tariffario integrato regionale, con superamento delle funzioni di gestione della tariffazione;
e) l'applicazione delle modalità contrattuali che valorizzano la responsabilità imprenditoriale del soggetto gestore attraverso la titolarità dei ricavi tariffari;
f) l'accorpamento degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 24;
g) la progettazione dei servizi sulla base di una stretta integrazione con gli strumenti di pianificazione di competenza degli enti locali.
2. In conformità con gli obiettivi della legge i Comuni e le Province decideranno della proprietà dei beni funzionali all'effettuazione del servizio in conformità con quanto previsto dall'articolo 14, commi 2 e 3 della legge regionale n. 30 del 1998.
Art. 26
Attuazione del riassetto organizzativo del sistema delle Agenzie
1. Ai fini di cui all'articolo 25 la Giunta regionale, sentita la Conferenza Regione-Autonomie locali, promuove una intesa-quadro con le Province ed i Comuni soci delle Agenzie locali per la mobilità finalizzata alla realizzazione del processo di riassetto organizzativo del sistema delle Agenzie medesime, delineato dal presente articolo. Nell'ambito dell'intesa quadro sono evidenziati in particolare i criteri di massima efficacia ed economicità gestionale a cui il processo di riorganizzazione dovrà essere finalizzato.
2. Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge le Agenzie realizzano quanto previsto dall'articolo 25, comma 1, lettere a), b) e c).
3. Entro il 31 dicembre 2010 le Agenzie realizzano quanto previsto dall'articolo 25, comma 1, lettera d).
4. Le gare per l'affidamento del servizio di trasporto pubblico locale bandite dopo l'entrata in vigore della presente legge devono prevedere l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 25, comma 1, lettera e). Non è ammessa la proroga di affidamenti non conformi alla citata lettera e).
Art. 27
abrogato.
Capo III
Riforma del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani
Regolazione dei servizi pubblici
abrogato.
Comitato di indirizzo regionale per la regolazione dei servizi pubblici
abrogato.
Organizzazione territoriale del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani
abrogato.
Norme a tutela degli utenti dei servizi pubblici
abrogato.
Disposizioni transitorie
abrogato.
Art. 33
1. Sono abrogati gli articoli 4, 7, 8 e 24 della legge regionale n. 25 del 1999.
2. Sono abrogati la lettera b) del comma 1 ed i commi 2, 3, 3 bis, 4, 5, 6 e 7 dell' articolo 3 della legge regionale n. 25 del 1999.
3. E' abrogato il comma 3 dell' articolo 6 della legge regionale n. 25 del 1999.
Art. 34
Disposizioni finali
1. Le disposizioni di cui alla legge regionale n. 25 del 1999 continuano a trovare applicazione in quanto compatibili con la presente legge.
2. Le disposizioni della legge regionale n. 25 del 1999 relative ai compiti dell'Agenzia di ambito continuano a trovare applicazione, in quanto compatibili con la presente legge, con riferimento ai soggetti che partecipano alla convenzione di cui all'articolo 30, comma 2.

Note del Redattore:

La Corte costituzionale, con sentenza n. 29 del 27 gennaio 2010, pubblicata nella G.U. del 10 febbraio 2010, n. 6 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso n. 54, notificato il 29 agosto-2 settembre 2008 e depositato in cancelleria il 4 settembre 2008, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettere e) ed s) della Costituzione..

La Corte costituzionale, con sentenza n. 29 del 27 gennaio 2010, pubblicata nella G.U. del 10 febbraio 2010, n. 6 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso n. 54, notificato il 29 agosto-2 settembre 2008 e depositato in cancelleria il 4 settembre 2008, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione.

(come disposto dal comma 5 dell' art. 9 L.R. 30 luglio 2015, n. 13, che aggiunge l'art. 18 bis alla L.R. 8 luglio 1996, n. 24 , l'abrogazione del presente articolo 16 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2016).

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