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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 30 giugno 2008, n. 10

Capo II
Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla Fondazione Centro Ricerche Marine
Art. 37
Autorizzazione a partecipare alla Fondazione e condizioni di adesione
1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata, ai sensi dell'articolo 64 dello Statuto, alla partecipazione alla "Fondazione Centro Ricerche Marine", con decorrenza dalla data di trasformazione della Società "Centro di Ricerche Marine - Società Consortile per Azioni" in Fondazione ai sensi dell'articolo 2500 septies del Codice civile.
2. La trasformazione di cui al comma 1 è autorizzata con la presente legge.
3. La partecipazione della Regione è subordinata al riconoscimento della personalità giuridica ed alla condizione che lo statuto preveda, come scopo principale della Fondazione, lo svolgimento di attività di studio, ricerca, sperimentazione, analisi e controlli concernenti i problemi connessi all'ambiente marino e costiero, nonché lo svolgimento di attività formativo-didattiche nei settori relativi.
4. La partecipazione della Regione è altresì subordinata alla condizione che lo statuto conferisca alla Regione la facoltà di nominare propri rappresentanti negli organi della Fondazione.
Art. 38
Esercizio dei diritti
1. Il presidente della Regione è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari al fine di perfezionare la trasformazione e la partecipazione della Regione alla Fondazione di cui all'articolo 37.
2. I diritti inerenti la qualità di socio della Regione sono esercitati dal presidente della Giunta regionale o da un suo delegato.
3. Spetta alla Giunta regionale procedere alla nomina dei rappresentanti della Regione negli organi della Fondazione, secondo quanto previsto dallo statuto della Fondazione.
Art. 39
Contributo annuale
1. La Regione partecipa alla "Fondazione Centro Ricerche Marine" con un contributo di esercizio il cui importo viene determinato nell'ambito delle disponibilità annualmente autorizzate dalla legge di bilancio regionale.
2. All'onere derivante dalla corresponsione del contributo di esercizio previsto dal comma 1, la Regione fa fronte con l'istituzione di apposite unità previsionali di base o nell'ambito di quelle esistenti e relativi capitoli del bilancio regionale, che saranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall' articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).
Art. 40
Abrogazione di norme
1. E' abrogata la legge regionale 22 novembre 1991, n. 30 (Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla Società "Centro di Ricerche Marine").

Note del Redattore:

La Corte costituzionale, con sentenza n. 29 del 27 gennaio 2010, pubblicata nella G.U. del 10 febbraio 2010, n. 6 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso n. 54, notificato il 29 agosto-2 settembre 2008 e depositato in cancelleria il 4 settembre 2008, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettere e) ed s) della Costituzione..

La Corte costituzionale, con sentenza n. 29 del 27 gennaio 2010, pubblicata nella G.U. del 10 febbraio 2010, n. 6 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso n. 54, notificato il 29 agosto-2 settembre 2008 e depositato in cancelleria il 4 settembre 2008, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione.

(come disposto dal comma 5 dell' art. 9 L.R. 30 luglio 2015, n. 13, che aggiunge l'art. 18 bis alla L.R. 8 luglio 1996, n. 24 , l'abrogazione del presente articolo 16 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2016).

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