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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 28 luglio 2008, n. 16

NORME SULLA PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ALLA FORMAZIONE E ATTUAZIONE DELLE POLITICHE E DEL DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA, SULLE ATTIVITÀ DI RILIEVO INTERNAZIONALE DELLA REGIONE E SUI SUOI RAPPORTI INTERREGIONALI. ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 12, 13 E 25 DELLO STATUTO REGIONALE

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 11 maggio 2018, n. 6

L.R. 12 luglio 2023, n. 7

(rubrica modificata da art. 1 L.R. 11 maggio 2018, n. 6)

INDICE

Espandere area tit1 TITOLO IPARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ALLA FORMAZIONE E ATTUAZIONE DELLE POLITICHE E DEL DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA E ALLE ATTIVITÀ DI RILIEVO INTERNAZIONALE. ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 12 E 13 DELLO STATUTO REGIONALE
Espandere area tit2 TITOLO II - RAPPORTI INTERREGIONALI. ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 25 DELLO STATUTO REGIONALE
Espandere area titIIbis TITOLO II bis - PROMOZIONE E SOSTEGNO DELLA CITTADINANZA EUROPEA E DELLA STORIA DELL'INTEGRAZIONE EUROPEA
Chiudere area tit3 TITOLO III - DISPOSIZIONI FINALI
Art. 21 quinquies - Norme attuative
Art. 22 - Clausola valutativa
Art. 23 - Norma finanziaria
Art. 24 - Abrogazioni
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
TITOLO I
PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ALLA FORMAZIONE E ATTUAZIONE DELLE POLITICHE E DEL DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA E ALLE ATTIVITÀ DI RILIEVO INTERNAZIONALE. ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 12 E 13 DELLO STATUTO REGIONALE

(rubrica modificata da art. 1 L.R. 11 maggio 2018, n. 6)

CAPO I
Disposizioni generali
Art. 1

(rubrica modificata, modificato comma 1 e aggiunto comma 1 bis da art. 2 L.R. 11 maggio 2018, n. 6)

Finalità e principi generali
1. In attuazione degli articoli 12 e 13 dello Statuto, il titolo I della presente legge disciplina la partecipazione della Regione alla formazione e attuazione delle politiche e del diritto dell'Unione europea e le attività di rilievo internazionale della Regione, nel rispetto delle norme di procedura stabilite con legge dallo Stato e del riparto costituzionale delle competenze.
1 bis. Le attività disciplinate dalla presente legge sono regolate dai principi di sussidiarietà, leale collaborazione, partecipazione democratica e trasparenza.
Art. 2
Principi generali
abrogato.
Art. 3

(comma modificato da art. 3 L.R. 11 maggio 2018, n. 6)

Cooperazione interistituzionale
1. ...L'Assemblea legislativa e la Giunta, nell'ambito delle rispettive funzioni e prerogative, favoriscono la più ampia partecipazione della Regione Emilia-Romagna alle sedi di collaborazione e di cooperazione interistituzionale e si informano reciprocamente sui risultati di tali attività.
CAPO II

(rubrica modificata da art. 1 L.R. 11 maggio 2018, n. 6)

Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla formazione e attuazione delle politiche e del diritto dell'Unione europea
Art. 3 bis
Qualità della legislazione
1. La Regione Emilia-Romagna partecipa alla formazione e attuazione delle politiche e del diritto dell'Unione europea perseguendo gli obiettivi di qualità della legislazione e i principi europei per "Legiferare meglio".
2. La Giunta e l'Assemblea legislativa, nel rispetto delle rispettive competenze, partecipano attivamente ai processi di formazione delle politiche e degli atti dell'Unione europea al fine di rendere più efficace e tempestivo il successivo adeguamento dell'ordinamento regionale.
3. Con riferimento alla fase ascendente, la Giunta e l'Assemblea legislativa partecipano, ove possibile in maniera congiunta e nel rispetto delle rispettive competenze, alle consultazioni promosse dalle istituzioni e dagli organi dell'Unione europea, con particolare attenzione a quelle che riguardano iniziative e proposte di atti legislativi dell'Unione europea segnalati nella sessione europea annuale dell'Assemblea legislativa prevista dall'articolo 5 e si informano reciprocamente sugli esiti.
4. La Regione partecipa alle iniziative attivate a livello nazionale ed europeo finalizzate a consolidare l'analisi dell'impatto delle iniziative e delle proposte di atti legislativi dell'Unione europea e a rafforzare l'analisi dell'impatto territoriale nelle valutazioni di impatto predisposte dalla Commissione europea.
5. Ai fini dello svolgimento delle attività previste dagli articoli 6 e 7, a seguito della trasmissione della relazione prevista dall' articolo 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 Sito esterno (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea), la Commissione competente in materia di rapporti con l'Unione europea può chiedere alla Giunta regionale elementi conoscitivi sul possibile impatto delle iniziative e delle proposte legislative dell'Unione europea, considerate di particolare rilevanza per il territorio regionale, sulle attività della Regione, degli enti locali, degli operatori economici e dei cittadini.
6. Con riferimento alla fase discendente, la Regione persegue gli obiettivi di qualità della legislazione ricorrendo alla consultazione delle parti interessate, contribuendo alla riduzione degli oneri amministrativi ed evitando disposizioni supplementari non necessarie. La relazione della competente Commissione assembleare sul progetto di legge europea regionale fa riferimento al perseguimento di tali obiettivi.
Art. 3 ter
Partecipazione
1. La Regione Emilia-Romagna garantisce la partecipazione degli enti locali, dei portatori di interesse e dei cittadini del territorio emiliano-romagnolo alle proprie attività di partecipazione alla formazione e attuazione delle politiche e del diritto dell'Unione europea.
2. Con riferimento alla fase ascendente, la Commissione assembleare competente in materia di rapporti con l'Unione europea, a seguito della presentazione del programma di lavoro da parte della Commissione europea, convoca in udienza conoscitiva i soggetti interessati. Le Commissioni assembleari tengono conto degli esiti dell'udienza conoscitiva nell'ambito dei lavori relativi alla sessione europea annuale dell'Assemblea legislativa.
3. La Giunta e l'Assemblea legislativa promuovono, anche mediante strumenti informatici, consultazioni sulle singole iniziative e proposte di atti legislativi dell'Unione europea, in particolare su quelle segnalate in esito ai lavori della sessione europea dell'Assemblea legislativa, e tengono conto dei risultati delle consultazioni nell'ambito delle attività di partecipazione alla fase ascendente di cui agli articoli 6 e 7.
4. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, la Regione si avvale anche della Rete europea regionale, d'ora in poi Rete. Alla Rete possono partecipare gli enti locali e i portatori di interesse del territorio emiliano-romagnolo. La Rete è convocata almeno due volte l'anno, prima dell'avvio dei lavori della sessione europea e dopo l'approvazione del relativo atto di indirizzo, per la programmazione delle attività di partecipazione e delle consultazioni di cui al comma 3. Negli atti deliberativi di cui all'articolo 21 quinquies, comma 1, sono stabilite le modalità per la costituzione e il funzionamento della Rete. La partecipazione alle attività della Rete non dà luogo ad alcun compenso o rimborso.
5. Le attività della Rete sono coordinate da una Cabina di regia, composta dal Presidente della Giunta e dal Presidente dell'Assemblea legislativa, o loro delegati, che si avvale del supporto tecnico delle strutture di cui all'articolo 21 quinquies, comma 2, e promuove il coinvolgimento delle reti di informazione europea attive sul territorio regionale.
6. L'Assemblea legislativa garantisce la partecipazione ricorrendo agli strumenti previsti dal titolo V del regolamento interno e dalla legge regionale 9 febbraio 2010, n. 3 (Norme per la definizione, riordino e promozione delle procedure di consultazione e partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali). L'Assemblea legislativa valorizza la partecipazione attiva alle attività previste dalla presente legge e, a tal fine, si impegna a promuovere l'attivazione di consultazioni, anche informatiche, sulle iniziative e proposte legislative dell'Unione europea di particolare interesse, stabilendo le modalità negli atti deliberativi di cui all'articolo 21 quinquies, comma 1.
Art. 4
Rapporti Giunta - Assemblea legislativa
1. Ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto, la Giunta informa l'Assemblea legislativa sulla partecipazione regionale alla formazione e attuazione delle politiche e degli atti dell'Unione europea nelle materie di competenza regionale, con particolare riferimento:
a) alle posizioni assunte a livello europeo, nazionale e in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome sulle iniziative e proposte di atti dell'Unione europea sui quali la Regione ha formulato osservazioni ai sensi dell' articolo 24, comma 3, della legge n. 234 del 2012 Sito esterno e agli eventuali ulteriori contributi della Regione al processo decisionale europeo;
b) al seguito dato alla richiesta della Regione di convocazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ai fini del raggiungimento dell'intesa prevista dall' articolo 24, comma 4, della legge n. 234 del 2012 Sito esterno;
c) al seguito dato alla richiesta della Regione alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano di apposizione della riserva di esame prevista dall' articolo 24, comma 5, della legge n. 234 del 2012 Sito esterno;
d) alle risultanze delle riunioni del Comitato interministeriale per gli affari europei (CIAE) di cui all' articolo 2, comma 2, della legge n. 234 del 2012 Sito esterno, finalizzate alla definizione della posizione italiana nella fase di predisposizione degli atti dell'Unione europea quando si trattano materie che interessano la Regione Emilia-Romagna;
e) all'iter di formazione degli atti come comunicato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e ai documenti di indirizzo politico presentati dalla Regione Emilia-Romagna in ambito nazionale;
f) agli esiti della sessione europea della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano di cui all' articolo 22 della legge n. 234 del 2012 Sito esterno;
g) alle direttive europee che intervengono in materie di competenza regionale individuate in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell' articolo 40, comma 5, della legge n. 234 del 2012 Sito esterno;
h) ai provvedimenti regionali di recepimento delle direttive europee in materie di competenza regionale da comunicare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell' articolo 40, comma 2, della legge n. 234 del 2012 Sito esterno;
i) agli atti adottati dalla Giunta per l'attuazione in via amministrativa di obblighi europei;
j) all'esecuzione di una decisione della Commissione europea o del Consiglio dell'Unione europea da parte della Giunta, nonché all'eventuale ricorso giurisdizionale avverso la decisione;
k) alle eventuali procedure di infrazione aperte a carico dello Stato per inadempienze imputabili alla Regione;
l) alla richiesta al Governo di impugnazione di un atto normativo europeo ai sensi dell' articolo 5, comma 2, della legge 5 giugno 2003, n. 131 Sito esterno (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3 Sito esterno).
2. La Giunta assicura l'informazione di cui al presente articolo principalmente in occasione della sessione europea annuale dell'Assemblea legislativa prevista dall'articolo 5. Al fine di consentire un'informazione tempestiva senza eccessivi oneri organizzativi e procedurali, la Giunta e l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa definiscono le modalità attuative del presente articolo ai sensi dell'articolo 21 quinquies.
Art. 4 bis

(aggiunto da art. 7 L.R. 11 maggio 2018, n. 6, successivamente sostituita rubrica e comma 1 da art. 14 L.R. 12 luglio 2023, n. 7 )

Rapporto conoscitivo sulla partecipazione della Regione alla formazione e attuazione delle politiche e degli atti dell'Unione europea
1. La Giunta presenta ogni anno, preferibilmente entro il mese di febbraio, il rapporto conoscitivo sulla partecipazione della Regione alla formazione e attuazione delle politiche e degli atti dell'Unione europea all’Assemblea legislativa per lo svolgimento della sessione europea.
2. Il rapporto conoscitivo, approvato con deliberazione di Giunta, è trasmesso all'Assemblea legislativa e contiene in sezioni distinte:
a) gli orientamenti e le priorità politiche che la Giunta intende perseguire nell'anno in corso con riferimento alle strategie e alle politiche dell'Unione europea di interesse regionale, elaborati anche in base alle priorità del programma di lavoro annuale della Commissione europea;
b) le iniziative, legislative e non, nonché le Comunicazioni contenenti le strategie, segnalate nel programma di lavoro annuale della Commissione europea che rientrano in materie di competenza regionale e considerate di maggior interesse ai fini della successiva partecipazione alla fase ascendente secondo le modalità previste dagli articoli 6 e 7;
c) l'aggiornamento sullo stato di adeguamento dell'ordinamento regionale all'ordinamento dell'Unione europea, tenuto conto delle informazioni contenute nella relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento dell'Unione europea predisposta ai sensi dell' articolo 29, comma 3, della legge n. 234 del 2012 Sito esterno;
d) l'indicazione dei possibili strumenti di adeguamento dell'ordinamento regionale agli obblighi europei, con particolare riferimento alla presentazione del progetto di legge europea regionale, e tenuto conto degli eventuali indirizzi formulati dall'Assemblea legislativa nell'ambito della sessione europea annuale precedente;
e) l'elenco delle eventuali procedure di infrazione aperte a carico dello Stato per inadempienze imputabili alla Regione, dello stato della procedura in cui si trovano e delle misure già adottate e che si prevede di adottare per chiuderle;
f) le informazioni relative ai risultati della partecipazione della Regione alla formazione e attuazione delle politiche e degli atti dell'Unione europea nelle materie di competenza regionale previste dall'articolo 4, commi 1 e 2;
g) l'aggiornamento sullo stato di avanzamento dei programmi operativi regionali relativi ai fondi strutturali, che dà conto dell'attività di valutazione svolta, fornendo informazioni sull'attuazione e sui risultati ottenuti dagli interventi finanziati unitamente alle metodologie di analisi utilizzate.
Art. 5
Sessione europea
1. Entro il mese di gennaio di ogni anno, l'Assemblea legislativa avvia la sessione europea per l'esame congiunto del programma di lavoro annuale della Commissione europea e della relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento dell'Unione europea presentata ai fini dell'articolo 29, comma 3, della legge n. 234 del 2012.
2. La Giunta invia la relazione sullo stato di conformità all’Assemblea legislativa, al fine di procedere all’assegnazione alle Commissioni, unitamente al programma legislativo annuale della Commissione europea, ai sensi dell’art. 38 del Regolamento interno dell’Assemblea legislativa.
3. L'Assemblea legislativa garantisce l'informazione, finalizzata anche alla partecipazione dei cittadini, degli enti locali e dei portatori di interesse, dando ampia diffusione al programma di lavoro annuale della Commissione europea, alla relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento dell'Unione europea e al rapporto conoscitivo della Giunta. A tale fine, l'Assemblea legislativa promuove forme di consultazione e di partecipazione attiva anche attraverso strumenti informatici
4. L'esame degli atti di cui ai commi 1 e 2 può essere contestuale all'esame del progetto di legge europea regionale, presentato dalla Giunta ai sensi dell'articolo 8. L'Assemblea legislativa può concludere la sessione europea approvando apposito atto di indirizzo e riservandosi di esprimere le osservazioni su singoli atti, come previsto dall'articolo 6, comma 2.
Art. 5 bis
Svolgimento della sessione europea
1. Successivamente agli adempimenti di cui all’articolo 5 della presente legge, entro il mese di febbraio si dà avvio ai lavori della sessione europea nelle Commissioni assembleari competenti per materia, in conformità con l’ art. 38 del Regolamento Sito esterno interno dell’Assemblea legislativa.
2. La Commissione competente in materia di rapporti con l'Unione europea può nominare due consiglieri di riferimento istituzionale per l’esercizio delle funzioni analoghe a quelle dei relatori di maggioranza e minoranza. Si applica, per quanto compatibile, l’ art. 30 del Regolamento Sito esterno interno dell’Assemblea legislativa.
3. Ai sensi dell’articolo 3 bis della presente legge, all’interno delle Commissioni assembleari sono previste due sedute: la prima seduta è dedicata all’analisi e confronto sulle iniziative europee di interesse regionale, mentre la seconda seduta è dedicata all’approvazione del parere.
4. I pareri approvati dalle Commissioni assembleari ai sensi dell’ art. 38, comma 1, del Regolamento Sito esterno interno dell’Assemblea legislativa sono trasmessi alla commissione referente, che li allega alla propria relazione di cui all’ art. 38, comma 2, del Regolamento Sito esterno interno.
5. Sulla base della relazione della commissione referente, l’Assemblea legislativa approva la Risoluzione contenente gli indirizzi sulle iniziative di interesse della Regione Emilia-Romagna.
6. La Risoluzione viene inviata a Camera dei deputati e Senato della Repubblica, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, alla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative, al Parlamento europeo e ai Parlamentari europei della circoscrizione nord-est, al Comitato delle Regioni e alla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee regionali europee (CALRE).
Art. 6
Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla fase ascendente del diritto dell'Unione europea
1. La Giunta regionale e l'Assemblea legislativa garantiscono, nel rispetto delle rispettive competenze, l'adozione di una posizione unitaria della Regione sugli atti e sulle iniziative dell'Unione europea.
2. In attuazione dell' articolo 24, comma 3, della legge n. 234 del 2012 Sito esterno, le osservazioni sugli atti trasmessi dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome sono di norma espresse dall'Assemblea legislativa, sulla base dell'istruttoria svolta congiuntamente dalle competenti strutture dell'Assemblea e della Giunta, con apposita risoluzione approvata dalla Commissione competente in materia di rapporti con l'Unione europea, nel rispetto dei tempi indicati dalla legge.
3. Per la formulazione di osservazioni ai sensi dell' articolo 24, comma 3, della legge n. 234 del 2012 Sito esternola Giunta può richiedere il parere alla Commissione competente in materia di rapporti con l'Unione europea che tiene conto del parere delle Commissioni competenti per materia. In caso di osservazioni della Giunta per le quali non sia stato richiesto il parere alla Commissione competente in materia di rapporti con l'Unione europea, le osservazioni stesse sono preventivamente trasmesse alla medesima Commissione.
4. L'Assemblea legislativa può chiedere alla Giunta di richiedere la convocazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ai fini del raggiungimento dell'intesa prevista dall' articolo 24, comma 4, della legge n. 234 del 2012 Sito esterno nonché per richiedere l'apposizione della riserva di esame prevista dall'articolo 24, comma 5, della stessa legge.
5. Nei casi previsti dalla legge, la Giunta individua gli esperti della Regione Emilia-Romagna che partecipano nelle delegazioni del Governo alle attività dei gruppi di lavoro e dei comitati del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione europea, tenendo conto delle buone pratiche di collaborazione tecnica Giunta - Assemblea legislativa. I nominativi degli esperti sono comunicati all'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa.
6. Ai fini della formazione della posizione italiana, le osservazioni formulate ai sensi del presente articolo sono trasmesse, ai sensi dell' articolo 24, comma 3, della legge n. 234 del 2012 Sito esterno, al Governo, al Parlamento nazionale, alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e alla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative e delle Province autonome.
7. Per favorire l'ampia diffusione della posizione espressa dalla Regione sugli atti e le iniziative dell'Unione europea, le osservazioni di cui al presente articolo sono trasmesse agli altri soggetti istituzionali che intervengono nei processi decisionali europei.
Art. 7
Sussidiarietà
1. L'Assemblea legislativa verifica il rispetto del principio di sussidiarietà nei progetti di atti legislativi dell'Unione europea in conformità all'articolo 6, primo paragrafo, del Protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, allegato al Trattato sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, in attuazione dell' articolo 25 della legge n. 234 del 2012 Sito esterno, trasmette i risultati alle Camere in tempo utile per l'esame parlamentare dandone contestuale comunicazione alla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome.
2. Gli esiti del controllo di sussidiarietà sono approvati con risoluzione della Commissione competente in materia di rapporti con l'Unione europea e comunicati alla Giunta ai fini della definizione della posizione regionale. La Giunta regionale segnala all'Assemblea legislativa eventuali valutazioni relative alla compatibilità con il principio di sussidiarietà delle proposte di atti legislativi dell'Unione europea.
3. L'Assemblea legislativa esercita il controllo del rispetto del principio di sussidiarietà anche nelle sedi di collaborazione e di cooperazione interistituzionale, in ambito nazionale ed europeo, di cui fa parte.
4. Per quanto riguarda il controllo del principio di sussidiarietà in sede giurisdizionale, l'Assemblea legislativa svolge le funzioni assegnate dall'articolo 11 in corrispondenza al proprio ruolo in fase ascendente.
Art. 7 bis
Partecipazione al dialogo politico
1. L'Assemblea legislativa e la Giunta trasmettono alle Camere del Parlamento nazionale le osservazioni approvate ai sensi dell'articolo 6 anche ai fini della partecipazione al dialogo politico con le Istituzioni europee di cui all' articolo 9 della legge n. 234 del 2012 Sito esterno.
Art. 8

(modificato comma 1 e sostituiti commi 2 e 3 da art. 12 L.R. 11 maggio 2018, n. 6)

Attuazione in Emilia-Romagna degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea
1. La Giunta verifica periodicamente lo stato di conformità dell'ordinamento regionale all' ordinamento europeo e trasmette la relazione all'Assemblea legislativa in occasione della sessione europea di cui all'articolo 5.
2. La legge europea regionale, predisposta dalla Giunta, è la legge con cui la Regione persegue l'adeguamento dell'ordinamento regionale all'ordinamento dell'Unione europea sulla base della verifica di conformità di cui al comma 1 e tenendo conto degli indirizzi formulati dall'Assemblea legislativa nella sessione europea. La Giunta può presentare il progetto di legge all'Assemblea legislativa in occasione della sessione europea. Il progetto di legge reca nel titolo l'intestazione "Legge europea regionale" con l'indicazione dell'anno di riferimento. La Commissione competente consulta i soggetti interessati, in particolare associazioni ed enti locali, convocando apposita udienza conoscitiva, con la facoltà di convocare ulteriori incontri tecnici.
3. Resta salva la possibilità di prevedere specifiche misure di attuazione della normativa europea anche in altre leggi regionali. Le leggi e i provvedimenti regionali di recepimento indicano nel titolo il numero identificativo della direttiva europea recepita e sono immediatamente comunicate dalla Giunta al Governo secondo le modalità previste dall' articolo 40, comma 2, della legge n. 234 del 2012 Sito esterno.
Art. 9

(modificate rubrica, alinea e lett. a), b), c), e) ed f) comma 1 e comma 2 da art. 13 L.R. 11 maggio 2018, n. 6)

Contenuto della legge europea regionale
1. La legge europea regionale:
a) provvede al recepimento e all'attuazione delle direttive europee nelle materie di competenza regionale, rimandando ad eventuali ulteriori atti di attuazione, dell'Assemblea legislativa o della Giunta, per il completamento del recepimento;
b) dispone in ordine all'esecuzione dei regolamenti europei, qualora necessario, indicando i casi in cui la Giunta può disciplinare l'esecuzione con regolamento regionale e dettando criteri e principi direttivi;
c) dispone in ordine all'esecuzione degli atti dell'Unione europea di natura amministrativa, in particolare delle decisioni adottate dalla Commissione europea, che comportano obblighi di adeguamento per la Regione;
d) detta disposizioni per l'esecuzione delle sentenze degli organi giurisdizionali dell'Unione europea;
e) reca le disposizioni modificative o abrogative della legislazione vigente necessarie all'attuazione o applicazione degli atti dell'Unione europea di cui alle lettere a), b), c) e d);
f) individua gli atti normativi dell'Unione europea alla cui attuazione o applicazione la Giunta è autorizzata a provvedere in via amministrativa, dettando i criteri ed i principi direttivi all'uopo necessari;
g) reca le disposizioni procedurali, metodologiche, attuative, modificative e abrogative necessarie all'attuazione di programmi regionali cofinanziati dall'Unione europea.
2. Per assicurare la tempestività del recepimento delle direttive, la legge regionale indica il termine per l'adozione di ogni ulteriore atto regionale di attuazione, cui la legge stessa eventualmente rimandi. Sono altresì indicati i termini per gli adempimenti relativi ad ulteriori obblighi di adeguamento dell'ordinamento regionale all'ordinamento dell'Unione europea.
Art. 10

(modificato comma 1 da art. 14 L.R. 11 maggio 2018, n. 6)

Decisioni della Commissione europea e del Consiglio UE
1. Su richiesta della commissione competente, la Giunta riferisce sulle conseguenze delle decisioni della Commissione europea e del Consiglio dell'Unione europea che comportino obbligo di adeguamento per la Regione e sui tempi per l'esecuzione.
2. L'Assemblea legislativa può formulare indirizzi alla Giunta in riferimento all'esecuzione della decisione o alla eventuale impugnazione.
Art. 11

(modificata rubrica e commi 1 e 2 da art. 15 L.R. 11 maggio 2018, n. 6)

Impugnazione di atti normativi dell'Unione europea
1. Nelle materie di competenza legislativa regionale, la Giunta può richiedere al Governo l'impugnazione di un atto normativo dell'Unione europea ritenuto illegittimo, informando preventivamente l'Assemblea legislativa che può approvare indirizzi, anche ai fini della richiesta regionale in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell' articolo 5, comma 2, della legge n. 131 del 2003 Sito esterno.
2. Con apposito atto di indirizzo, l'Assemblea legislativa può invitare la Giunta a richiedere al Governo l'impugnazione di un atto normativo dell'Unione europea, in particolare nei casi in cui si sia espressa sullo stesso atto in fase ascendente e, segnatamente, nel controllo della sussidiarietà.
3. Resta salva la possibilità dell'Assemblea legislativa di concorrere alla richiesta di attivazione del controllo giurisdizionale del rispetto del principio di sussidiarietà nelle sedi di cooperazione interistituzionale di cui fa parte.
Capo II bis

(capo II bis aggiunto da art. 16 L.R. 11 maggio 2018, n. 6)

Programmazione e procedure di notifica
Art. 12
Partecipazione della Regione Emilia-Romagna a progetti e programmi promossi dall'Unione europea
1. La Regione Emilia-Romagna, nell'ambito delle proprie competenze e nel perseguimento delle finalità statutarie, partecipa ai programmi e progetti promossi dall'Unione europea.
2. La Giunta e l'Assemblea legislativa promuovono la conoscenza delle attività dell'Unione europea presso gli enti locali e gli altri soggetti pubblici e privati del territorio regionale e favoriscono la partecipazione degli stessi ai programmi e progetti promossi dall'Unione europea.
3. La Giunta e l'Assemblea legislativa si informano reciprocamente sulle iniziative di partecipazione ai programmi e progetti dell'Unione europea intraprese.
Art. 12 bis
Programmazione dei fondi strutturali e di investimento europei
1. Al momento della presentazione da parte della Commissione europea delle proposte di regolamento che stabiliscono le priorità, gli obiettivi e le regole per la programmazione, gestione e controllo dei fondi strutturali e di investimento europei, si attivano le procedure di fase ascendente previste dagli articoli 6 e 7. La Giunta informa l'Assemblea legislativa, anche in occasione dei lavori della sessione europea annuale, sulle posizioni assunte a livello nazionale ed europeo e sull'andamento dei negoziati che si concludono con l'approvazione dei regolamenti sui fondi strutturali e di investimento europei.
2. Nell'ambito dei lavori della sessione europea annuale di cui all'articolo 5, la Giunta informa l'Assemblea legislativa sull'avanzamento dei negoziati condotti a livello nazionale e con la Commissione europea finalizzati alla programmazione dei fondi strutturali e di investimento europei e propedeutici alla predisposizione dei programmi operativi regionali e nazionali.
3. In attuazione dell'articolo 28, comma 4, lettera d), dello Statuto regionale, la Giunta trasmette le proposte dei programmi operativi regionali sui fondi strutturali e di investimento europei all'Assemblea legislativa per l'approvazione, secondo la procedura prevista dal Regolamento interno. I programmi operativi approvati dall'Assemblea legislativa sono trasmessi alla Commissione europea per le successive verifiche. La Giunta informa l'Assemblea legislativa sulle modifiche sostanziali apportate ai programmi operativi regionali a seguito delle eventuali osservazioni formulate dalla Commissione europea dopo la loro approvazione con decisione.
4. Con riferimento all'implementazione delle politiche di coesione, in ottemperanza al principio di sussidiarietà, la Regione garantisce il coinvolgimento degli enti locali e delle loro forme associative utilizzando tutte le sedi e gli strumenti che garantiscano la loro più ampia partecipazione.
Art. 12 ter
Notifica delle discipline per le attività di servizi
1. La Regione notifica alla Commissione europea tramite la Presidenza del Consiglio dei Ministri i progetti di legge e di regolamento e le proposte di provvedimenti amministrativi che subordinano l'accesso a un'attività di servizi o il suo esercizio al rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti nella direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno, secondo le modalità stabilite dal decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 Sito esterno (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno).
2. La Giunta, tramite le strutture competenti, notifica, successivamente alla loro approvazione, i progetti di legge e di regolamento di propria iniziativa, nonché le proposte di provvedimenti amministrativi che prevedono le condizioni e i requisiti di cui al comma 1 e ne informa l'Assemblea legislativa.
3. L'Assemblea legislativa notifica i progetti di legge e di regolamento di iniziativa assembleare e i progetti di legge di iniziativa popolare che prevedono le condizioni ed i requisiti di cui al comma 1 dopo l'esame in sede referente da parte della Commissione competente per materia.
Art. 12 quater
Notifica aiuti di Stato
1. La Regione assicura il rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 107, 108 e 109 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) in materia di aiuti di Stato.
2. Nella predisposizione di progetti di atti volti a istituire aiuti di Stato, la Giunta e l'Assemblea legislativa verificano la possibilità di istituire i regimi di aiuto previsti nei regolamenti di esenzione per categoria dell'Unione europea e predispongono regimi di aiuto soggetti a obbligo di notifica solo laddove strettamente necessario ai fini del raggiungimento dell'obiettivo.
3. La Regione notifica alla Commissione europea i progetti di legge, le proposte di regolamento e di atti amministrativi che istituiscono o modificano aiuti di Stato soggetti ad obbligo di notifica. A tal fine la Giunta, attraverso la struttura competente, trasmette alla Commissione europea, tramite la Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea, la notifica di tali atti, secondo le modalità previste dalla normativa europea e nazionale di riferimento.
4. Qualora la proposta subisca durante l'iter deliberativo modifiche sostanziali rispetto al testo originariamente notificato alla Commissione europea, la notifica è rinnovata, a cura della Giunta, con le stesse procedure.
5. Alle misure notificate non può essere data esecuzione prima dell'adozione della decisione di autorizzazione da parte della Commissione europea; a tal fine i relativi atti contengono la clausola che ne sospende l'efficacia sino alla decisione di autorizzazione dell'aiuto da parte della Commissione europea.
6. La Giunta, attraverso la struttura competente, trasmette alla Commissione europea, tramite la Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea, le comunicazioni previste dalla normativa europea per i regimi di aiuto di Stato non soggetti a notifica.
7. Per gli atti di iniziativa dell'Assemblea legislativa, la Giunta, mediante la struttura competente, trasmette la notifica o la comunicazione degli atti alla Commissione europea su richiesta del Presidente dell'Assemblea legislativa che informa la Commissione assembleare competente per materia.
Art. 13
Norme organizzative
abrogato.
CAPO III
Attività di rilievo internazionale della Regione
Art. 14
Attività di rilievo internazionale della Regione
1. Fermo restando quanto previsto dall' articolo 4, comma 2, della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'Università), le attività di rilievo internazionale della Regione sono esercitate anche attraverso:
a) l'attuazione ed esecuzione degli accordi internazionali stipulati dallo Stato;
b) la conclusione di intese con enti territoriali interni ad altri Stati e la loro attuazione ed esecuzione;
c) la conclusione di accordi con altri Stati e la loro attuazione ed esecuzione.
Art. 15
Rapporti Assemblea legislativa - Giunta
1. Fatti salvi gli specifici poteri previsti dagli articoli 16, comma 2, 17, comma 2, 18, comma 2, 19, comma 1, e 20, comma 3, l'Assemblea legislativa può formulare indirizzi alla Giunta sull'attività di rilievo internazionale della Regione. L'Assemblea legislativa può altresì svolgere specifiche sessioni internazionali per la trattazione degli argomenti di cui all'articolo 20.
2. Nell'ambito dell'azione internazionale della Regione, e fermo restando quanto specificatamente previsto per le attività promozionali e le attività di mero rilievo internazionale dal comma 3, la Giunta assicura un'informazione completa e tempestiva all'Assemblea legislativa. In particolare, tale informazione riguarda:
a) le modalità di attuazione ed esecuzione degli accordi stipulati dallo Stato;
b) il contenuto delle intese con enti territoriali interni ad altro Stato e degli accordi con Stati esteri che la Giunta intende concludere;
c) le risultanze delle procedure di coordinamento con lo Stato previste dalla legge per l'esecuzione e l'attuazione degli accordi di cui alla lettera a), nonché le risultanze del negoziato e delle procedure di coordinamento con lo Stato per la conclusione delle intese e degli accordi di cui alla lettera b);
d) l'incidenza delle intese e degli accordi di cui alla lettera b) sulle leggi regionali vigenti e sugli atti di programmazione e pianificazione;
e) le modalità di attuazione ed esecuzione delle intese e degli accordi di cui alla lettera b);
f) l'adozione degli atti di cui all' articolo 5, comma 2, della legge regionale n. 6 del 2004, nonché le modalità organizzative e le procedure adottate dalla Giunta e volte all'adempimento degli obblighi previsti dall'articolo 6, commi 1, 2 e 3, della legge n. 131 del 2003 Sito esterno;
g) gli oneri finanziari derivanti dalle attività di rilievo internazionale.
3. La Giunta e l'Assemblea legislativa si informano reciprocamente circa le rispettive attività promozionali e di mero rilievo internazionale e sui relativi adempimenti.
Art. 16
Esecuzione ed attuazione di accordi internazionali stipulati dallo Stato
1. La Giunta, coerentemente con gli indirizzi in materia di rapporti internazionali di cui all'articolo 19 della presente legge ed in ottemperanza a quanto previsto dall' articolo 6, comma 1, della legge n. 131 del 2003 Sito esterno, dà esecuzione e attuazione agli accordi internazionali stipulati dallo Stato, che avvengono di norma in via amministrativa.
2. La comunicazione di cui all' articolo 6, comma 1, della legge n. 131 del 2003 Sito esterno, è effettuata contestualmente dalla Giunta all'Assemblea legislativa, che può esprimere indirizzi da seguire in sede di esecuzione ed attuazione degli accordi.
Art. 17
Intese con enti territoriali interni ad altro Stato
1. La Giunta, coerentemente con gli indirizzi in materia di rapporti internazionali di cui all'articolo 19 della presente legge ed in ottemperanza a quanto previsto dall' articolo 6, comma 2, della legge n. 131 del 2003 Sito esterno, provvede alla conclusione di intese con enti territoriali interni ad altro Stato.
2. Una volta deliberato il progetto di intesa, la Giunta ne trasmette il testo all'Assemblea legislativa, unitamente alla comunicazione di cui all' articolo 6, comma 2, della legge n. 131 del 2003 Sito esterno; l'Assemblea legislativa può formulare osservazioni sul progetto di intesa. L'esito della procedura di coordinamento con lo Stato e le misure che si rendono necessarie sono comunicate tempestivamente dalla Giunta all'Assemblea legislativa.
3. A seguito dell'approvazione definitiva dell'intesa da parte della Giunta, il Presidente della Regione o l'assessore da lui delegato procedono alla sua sottoscrizione. Una volta sottoscritta l'intesa, la Giunta ne trasmette il testo all'Assemblea legislativa per la ratifica, fornendo le informazioni di cui all'articolo 15, comma 2, lettere d), e) e g).
4. L'Assemblea legislativa delibera, su richiesta della Giunta, la ratifica dell'intesa. La ratifica delle intese che comportano modificazioni di leggi avviene tramite legge. Di norma la ratifica delle intese che comportano la modificazione di atti di programmazione avviene contestualmente alla modifica di questi ultimi.
5. Il testo dell'intesa è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione congiuntamente all'atto di ratifica.
Art. 18
Accordi della Regione con Stati esteri
1. La Giunta, coerentemente con gli indirizzi in materia di rapporti internazionali di cui all'articolo 19 della presente legge ed in ottemperanza a quanto previsto dall' articolo 6, comma 3, della legge n. 131 del 2003 Sito esterno, provvede alla conclusione di accordi internazionali con altri Stati.
2. La Giunta trasmette la comunicazione di avvio delle trattative di cui all' articolo 6, comma 3, della legge n. 131 del 2003 Sito esterno anche all'Assemblea legislativa, la quale può esprimere indirizzi, principi e criteri da seguire nel corso dei negoziati. A seguito della delibera di approvazione del progetto di accordo, la Giunta ne trasmette il testo all'Assemblea legislativa, unitamente alla relativa comunicazione di cui all' articolo 6, comma 3, della legge n. 131 del 2003 Sito esterno; l'Assemblea legislativa può formulare osservazioni sul progetto di accordo. La Giunta comunica altresì all'Assemblea legislativa l'esito finale della procedura di coordinamento prevista dall' articolo 6, comma 3, della legge n. 131 del 2003 Sito esterno nonché le misure che intende adottare al riguardo.
3. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, commi 3, 4 e 5, in quanto compatibili. L'Assemblea legislativa rifiuta la ratifica degli accordi che risultano nulli ai sensi dell' articolo 6, comma 3, della legge n. 131 del 2003 Sito esterno.
Art. 19
Indirizzi in materia di rapporti internazionali
1. Nell'ambito del documento di indirizzi di cui all' articolo 5, comma 1, della legge regionale n. 6 del 2004, sono altresì individuati le priorità e gli obiettivi per le attività di cui all'articolo 14, comma 1, della presente legge che si intendono svolgere nel periodo preso in considerazione dal documento.
2. La Regione garantisce l'informazione sulle proprie attività di rilievo internazionale e sullo stato di attuazione delle stesse anche mediante il ricorso a strumenti informatici.
Art. 20
Sessione sulle relazioni internazionali
1. Di norma una volta all'anno, l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa, sentita la Giunta e i Presidenti dei gruppi assembleari, convoca una sessione sulle relazioni internazionali.
2. Nella sessione sulle relazioni internazionali la Giunta informa l'Assemblea legislativa sull'attuazione, nelle varie aree geografiche e tematiche, del documento di indirizzi di cui all'articolo 19 e sulle sue future linee di sviluppo.
3. L'Assemblea legislativa può formulare indirizzi.
TITOLO II
RAPPORTI INTERREGIONALI. ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 25 DELLO STATUTO REGIONALE
Art. 21
Intese con altre Regioni
1. Il presente articolo disciplina le intese della Regione Emilia-Romagna con altre Regioni finalizzate alla realizzazione di discipline uniformi o alla istituzione di enti od organi comuni per il migliore esercizio delle proprie funzioni.
2. La Giunta comunica periodicamente all'Assemblea legislativa le trattative in corso volte alla stipula di intese.
3. Il Presidente della Regione, o l'assessore da lui delegato, sottoscrive l'intesa previo parere della commissione assembleare competente per materia. A tal fine, unitamente alla bozza di intesa, vengono comunicate all'Assemblea legislativa le informazioni relative all'incidenza dell'intesa sulle leggi regionali, su intese precedentemente stipulate, sugli atti di programmazione e pianificazione, nonché relative agli oneri finanziari derivanti dalla sua attuazione.
4. Una volta conclusa l'intesa, e comunque non oltre quindici giorni dalla sua stipulazione, il Presidente della Regione ne trasmette il testo all'Assemblea legislativa, ai fini della ratifica di cui all' articolo 117, comma 8, della Costituzione Sito esterno, nell'ambito della competenza legislativa regionale.
5. Ove necessario, la legge di ratifica specifica anche le modalità di esecuzione dell'intesa.
6. L'intesa acquista efficacia con l'entrata in vigore dell'ultima legge regionale di ratifica.
7. Il testo dell'intesa è pubblicato nel Bollettino Ufficiale unitamente alla legge che ne dispone la ratifica.
8. Le intese hanno una durata predeterminata e non possono essere prorogate automaticamente.
9. La disciplina contenuta nel presente articolo si applica anche agli accordi stipulati con altre Regioni ai sensi dell'articolo 25, comma 2, dello Statuto.
TITOLO II bis
PROMOZIONE E SOSTEGNO DELLA CITTADINANZA EUROPEA E DELLA STORIA DELL'INTEGRAZIONE EUROPEA
Art. 21 bis
Finalità
1. La Regione Emilia-Romagna riconosce l'importanza di promuovere la conoscenza dei diritti e doveri derivanti dalla cittadinanza europea, così come regolata dalla Parte seconda del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), relativa alla "Non discriminazione e cittadinanza dell'Unione", nonché la diffusione della conoscenza della storia dell'integrazione europea.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione sostiene altresì la partecipazione dei cittadini, delle istituzioni scolastiche, delle associazioni e degli enti locali a progetti e programmi promossi dall'Unione europea.
Art. 21 ter
Tipologia degli interventi
1. Per le finalità di cui all'articolo 21 bis, la Giunta e l'Assemblea legislativa promuovono e sostengono, anche attraverso la corresponsione di contributi, i seguenti interventi:
a) iniziative culturali, didattiche e formative finalizzate alla diffusione e conoscenza della storia dell'integrazione europea e dei diritti e doveri derivanti dalla cittadinanza europea, nonché delle opportunità offerte dai programmi europei, anche in collaborazione con istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, enti locali, università, associazioni, fondazioni e altri soggetti senza scopo di lucro anche a livello europeo e internazionale;
b) progetti realizzati da istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, enti locali, università, associazioni, fondazioni e altri soggetti senza scopo di lucro, con sede in Emilia-Romagna, volti a diffondere la conoscenza dei diritti e doveri derivanti dalla cittadinanza europea, nonché a far conoscere la storia dell'integrazione europea, la memoria degli eventi storici che dal dopoguerra ad oggi hanno caratterizzato il percorso di integrazione europea e le vicende dei protagonisti del percorso di integrazione europea, con particolare attenzione alle personalità emiliano-romagnole che a vario titolo hanno dato il loro contributo;
c) visite educative degli studenti presso le principali Istituzioni dell'Unione europea promosse dagli istituti scolastici di ogni ordine e grado;
d) iniziative e progetti per facilitare la conoscenza e la partecipazione di cittadini, enti locali, istituzioni scolastiche e associazioni a progetti e programmi promossi dall'Unione europea.
Art. 21 quater (1)
Attuazione degli interventi
1. L'Assemblea legislativa approva, su proposta della Giunta, di norma ogni tre anni, il programma pluriennale per l'attuazione degli interventi di competenza della Giunta di cui al presente titolo.
2. Il programma stabilisce:
a) gli obiettivi da perseguire;
b) gli ambiti d'intervento e i soggetti beneficiari;
c) le modalità per l'attuazione degli interventi e i criteri per la concessione dei contributi;
d) i parametri per valutare i risultati dell'intervento regionale.
3. L'Assemblea legislativa, nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 21 ter, attua gli interventi di sua competenza direttamente o in collaborazione con istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, enti locali, università, associazioni, fondazioni e altri soggetti senza scopo di lucro anche a livello europeo e internazionale.
4. La Giunta e l'Assemblea legislativa individuano le modalità per garantire il coordinamento degli interventi di rispettiva competenza.
5. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente titolo, la Giunta e L'Assemblea legislativa possono raccordarsi con le rappresentanze delle Istituzioni europee in Italia e le reti di informazione europea attive sul territorio regionale.
6. In occasione della sessione europea, la Giunta informa l'Assemblea legislativa sull'attuazione del programma. L'Assemblea legislativa può adottare, contestualmente all'atto di indirizzo approvato ai sensi dell'articolo 5, comma 4, indirizzi alla Giunta sulle attività di cui al presente titolo.
TITOLO III
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 21 quinquies
Norme attuative
1. Per lo svolgimento delle attività previste dall'articolo 12 dello Statuto e dai capi I e II del titolo I della presente legge, con delibera di Giunta e con delibera dell'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa, assunte d'intesa, previa informazione alla Commissione assembleare competente, sono disciplinati:
a) gli aspetti organizzativi interni alla Giunta e all'Assemblea legislativa che consentano il raccordo tra le strutture esistenti all'interno della Regione Emilia-Romagna, nonché tra queste e le analoghe strutture a livello nazionale ed europeo;
b) le modalità per la costituzione e il funzionamento della Rete europea regionale prevista dall'articolo 3 ter, comma 4;
c) le modalità per l'attivazione delle consultazioni informatiche previste dall'articolo 3 ter, comma 6;
d) le modalità per garantire l'informazione tempestiva e senza eccessivi oneri organizzativi e procedurali previste dall'articolo 4, comma 2.
2. Il coordinamento della partecipazione della Regione alla formazione e attuazione del diritto e delle politiche dell'Unione europea è assegnato alla struttura individuata dalla direzione generale, per l'Assemblea legislativa, e a quella che si occupa di affari legislativi, per la Giunta. La Giunta e l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa individuano nell'atto organizzativo di cui al comma 1 un gruppo di lavoro congiunto, coordinato dai responsabili di tali strutture, di cui fa altresì parte il responsabile della struttura regionale di delegazione della Regione Emilia-Romagna con sede a Bruxelles.
3. Per dare attuazione alla presente legge, inoltre, ciascuna direzione generale della Giunta individua, nell'ambito di un gruppo di lavoro coordinato dal responsabile della struttura che si occupa di affari legislativi, uno o più referenti che garantiscono il raccordo con le strutture di appartenenza, assicurano il monitoraggio delle attività di rilevanza europea di competenza e collaborano alla predisposizione dei rispettivi contributi, delle relazioni da trasmettere all'Assemblea legislativa o ad altri soggetti istituzionali e li comunicano ai coordinatori di cui al comma 2.
4. Per lo svolgimento delle attività previste dall'articolo 12 dello Statuto e dai capi I e II del titolo I della presente legge, la struttura regionale di delegazione della Regione Emilia-Romagna presso l'Unione europea con sede a Bruxelles assicura il supporto all'Assemblea legislativa.
5. Per garantire l'adeguata informazione e consentire la partecipazione dei soggetti interessati e dei cittadini alle attività di fase ascendente e discendente della Regione, l'Assemblea legislativa istituisce apposita sezione sul proprio sito dedicata alle attività di partecipazione della Regione alla formazione e attuazione delle politiche e del diritto dell'Unione europea.
6. L'Assemblea legislativa e la Giunta concordano le modalità per rendere più agevole il reciproco accesso alle banche dati istituzionali in materia europea.
Art. 22
Clausola valutativa
1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine, con cadenza triennale, in occasione della discussione del rapporto conoscitivo per la sessione europea, la Giunta presenta alla competente Commissione assembleare una relazione che fornisca informazioni sui seguenti aspetti:
a) esiti della partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla fase ascendente e discendente;
b) attuazione e funzionamento della partecipazione degli enti locali, dei portatori di interesse e dei cittadini alle attività di partecipazione alla formazione e attuazione delle politiche e del diritto dell'Unione europea;
c) eventuali criticità riscontrate nell'attuazione delle procedure previste per la partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla formazione delle politiche e del diritto dell'Unione europea;
d) attuazione degli interventi previsti per la promozione e il sostegno della cittadinanza europea e della storia dell'integrazione europea, evidenziando la destinazione delle risorse stanziate, risultati raggiunti ed eventuali criticità riscontrate.
2. Le competenti strutture di Assemblea e Giunta si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.
3. La Regione può promuovere forme di valutazione partecipata coinvolgendo cittadini e soggetti attuatori degli interventi previsti.
Art. 23
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con i fondi stanziati nelle unità previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale, anche apportando le eventuali modifiche che si rendessero necessarie o con l'istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall' articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).
Art. 24
Abrogazioni
1. Sono abrogati gli articoli 2 e 3 della legge regionale n. 6 del 2004.

Note del Redattore:

Ai sensi di quanto disposto dall' art. 49 L.R. 27 luglio 2018, n. 11, in sede di prima applicazione dell'articolo 21 quater presente legge, per l'anno 2018, la Giunta regionale approva un piano annuale per l'attuazione degli interventi di propria competenza ivi previsti.

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