LEGGE REGIONALE 30 ottobre 2008, n. 19
NORME PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO
BOLLETTINO UFFICIALE n. 184 del 30 ottobre 2008
Art. 11
Autorizzazione sismica
1. Nei Comuni della regione, esclusi quelli classificati a bassa sismicità, l'avvio e la realizzazione dei lavori indicati dall'articolo 9, comma 1, è subordinato al rilascio di una autorizzazione sismica.
2. Sono sempre soggetti a preventiva autorizzazione sismica, anche se ricadenti in Comuni a bassa sismicità:
a) gli interventi edilizi in abitati dichiarati da consolidare di cui all'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 ;
b) i progetti presentati a seguito di accertamento di violazione delle norme antisismiche;
c) gli interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso, di cui all'articolo 20, comma 5, del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria), convertito con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge 28 febbraio 2008, n. 31 ;
d) le sopraelevazioni degli edifici di cui all'articolo 90, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 .
3. Negli abitati da consolidare, i Comuni si avvalgono della struttura tecnica competente in materia sismica anche per il rilascio dell'autorizzazione prevista dall'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 e per la vigilanza sui relativi interventi. In tale ipotesi, l'autorizzazione sismica di cui al comma 2, lettera a), del presente articolo assorbe e sostituisce quella prevista dall'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 .
4. L'autorizzazione rilasciata per interventi di sopraelevazione degli edifici ha il valore e gli effetti della certificazione di cui all'articolo 90, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 .
5. L'autorizzazione sismica ha validità per cinque anni, a decorrere dalla data di comunicazione al richiedente del rilascio. Essa decade a seguito dell'entrata in vigore di contrastanti previsioni legislative o di piano ovvero di nuove norme tecniche per le costruzioni, salvo che i lavori siano già iniziati e vengano completati secondo quanto stabilito dalla vigente normativa.