LEGGE REGIONALE 30 ottobre 2008, n. 19
NORME PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO
BOLLETTINO UFFICIALE n. 184 del 30 ottobre 2008
Art. 23
Abrogazioni
1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 24, commi 2 e 3, decorso il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogati i seguenti provvedimenti normativi:
a) la legge regionale 19 giugno 1984, n. 35 (Norme per lo snellimento delle procedure per le costruzioni in zone sismiche e per la riduzione del rischio sismico, attuazione dell'articolo 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741 );
b) il regolamento regionale 13 ottobre 1986, n. 33 (Disposizioni regolamentari concernenti le modalità di controllo delle opere nelle zone sismiche in attuazione della legge regionale 19 giugno 1984, n. 35 come modificata ed integrata).
2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni: