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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 30 ottobre 2008, n. 19

NORME PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO

BOLLETTINO UFFICIALE n. 184 del 30 ottobre 2008

Art. 27
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, ad eccezione degli articoli di cui al Titolo IV che entrano in vigore dopo un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

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