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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 30 ottobre 2008, n. 19

NORME PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO

BOLLETTINO UFFICIALE n. 184 del 30 ottobre 2008

Art. 3
Attribuzione delle funzioni
1. Le funzioni in materia sismica, già delegate dall'articolo 149 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), sono confermate in capo ai Comuni, che le esercitano avvalendosi stabilmente delle strutture tecniche regionali, fatto salvo quanto disposto dal comma 2.
2. I Comuni che, nell'osservanza degli standard minimi di cui al comma 4, intendono esercitare autonomamente le funzioni in materia sismica, in forma singola o associata, adottano e trasmettono alla Regione apposito atto, entro il termine perentorio di novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, indicando i provvedimenti di riordino territoriale e le misure organizzative e funzionali che decidono di assumere, tra cui la costituzione di una apposita struttura tecnica, nonché i tempi e le modalità di attuazione.
3. I Comuni che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già effettuato il conferimento stabile ed integrato a loro forme associative, entro il termine di cui al comma 2, comunicano la volontà di continuare ad esercitare autonomamente le funzioni in materia sismica, in conformità agli standard minimi di cui al comma 4.
4. La Giunta regionale definisce gli standard minimi per l'esercizio delle funzioni in materia sismica, con riferimento in particolare alla dimensione demografica del Comune o della forma associativa, nonché alle caratteristiche della struttura tecnica, in ordine alla dotazione di personale avente adeguate competenze professionali per lo svolgimento delle medesime funzioni.
5. La Giunta regionale, decorso il termine di cui al comma 2, adegua il fabbisogno di personale da assegnare alle strutture tecniche regionali per lo svolgimento delle funzioni sismiche e provvede alla copertura dei posti vacanti, secondo le forme e le modalità previste dal Capo I della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna).
6. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, i Comuni, singoli o associati, provvedono all'attuazione dei provvedimenti e delle misure secondo gli impegni assunti, ai sensi dei commi 2 e 3.
7. La Giunta regionale svolge il monitoraggio delle attività comunali di cui al comma 6, sollecitando il rispetto degli impegni assunti dai Comuni singoli o associati. In caso di persistente inerzia delle amministrazioni comunali o di grave ritardo, tali da compromettere il corretto esercizio delle funzioni sismiche secondo i tempi definiti dalla presente legge, la Giunta regionale assegna ai medesimi enti un termine, comunque non inferiore a quindici giorni, per provvedere. Trascorso inutilmente tale termine, la Giunta regionale assume i provvedimenti sostitutivi, conferendo alle strutture tecniche regionali l'esercizio delle funzioni in materia sismica.
8. L'avvalimento opera per un periodo non inferiore a dieci anni dall'entrata in vigore della presente legge, decorso il quale i Comuni possono decidere di esercitare autonomamente, in forma singola o associata, le funzioni in materia sismica, nel rispetto degli standard di cui al comma 4 e utilizzando il personale regionale addetto, previo confronto con le organizzazioni sindacali.

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