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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 30 ottobre 2008, n. 19

NORME PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO(1)

Art. 11

(sostituito comma 5 e aggiunto comma 5 bis. da art. 7 L.R. 23 dicembre 2016 n. 25)

Autorizzazione sismica
1. Nei Comuni della regione, esclusi quelli classificati a bassa sismicità, l'avvio e la realizzazione dei lavori indicati dall'articolo 9, comma 1, è subordinato al rilascio di una autorizzazione sismica.
2. Sono sempre soggetti a preventiva autorizzazione sismica, anche se ricadenti in Comuni a bassa sismicità:
a) gli interventi edilizi in abitati dichiarati da consolidare di cui all'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 Sito esterno;
b) i progetti presentati a seguito di accertamento di violazione delle norme antisismiche;
c) gli interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso, di cui all'articolo 20, comma 5, del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248 Sito esterno (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria), convertito con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge 28 febbraio 2008, n. 31 Sito esterno;
3. Negli abitati da consolidare, i Comuni si avvalgono della struttura tecnica competente in materia sismica anche per il rilascio dell'autorizzazione prevista dall'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 Sito esterno e per la vigilanza sui relativi interventi. In tale ipotesi, l'autorizzazione sismica di cui al comma 2, lettera a), del presente articolo assorbe e sostituisce quella prevista dall'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 Sito esterno.
4. L'autorizzazione rilasciata per interventi di sopraelevazione degli edifici ha il valore e gli effetti della certificazione di cui all'articolo 90, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 Sito esterno.
5. L'autorizzazione sismica ha validità per cinque anni, a decorrere dalla data di comunicazione al richiedente del rilascio. Anteriormente alla scadenza, la validità dell'autorizzazione può essere prorogata con comunicazione motivata dell'interessato, corredata dalla dichiarazione del professionista abilitato con cui assevera che, dopo l'inizio dei lavori, non sono entrate in vigore contrastanti previsioni legislative o di piano o nuove norme tecniche per le costruzioni. Nella comunicazione è indicata la nuova scadenza che non può essere superiore a cinque anni.
5 bis. L'autorizzazione decade a seguito dell'entrata in vigore di contrastanti previsioni legislative o di piano ovvero di nuove norme tecniche per le costruzioni, salvo che i lavori siano già iniziati e vengano completati entro il termine di validità dell'autorizzazione ovvero entro il periodo di proroga anteriormente comunicato.

Note del Redattore:

Si riporta di seguito il testo dell'art. 5 L.R. 30 novembre 2009 n. 23: "Art. 5 Disposizioni transitorie in materia di riduzione del rischio sismico 1. Le disposizioni di cui al Titolo IV della legge regionale 30 ottobre 2008, n. 19 (Norme per la riduzione del rischio sismico), entrate in vigore il 14 novembre 2009, trovano piena applicazione per gli interventi indicati dall'articolo 11, comma 2, della medesima legge regionale. Per i restanti interventi di cui all'articolo 9, comma 1, della legge regionale n. 19 del 2008, fino al 31 maggio 2010, continua a trovare applicazione quanto previsto dalla legge regionale 19 giugno 1984, n. 35 (Norme per lo snellimento delle procedure per le costruzioni in zone sismiche e per la riduzione del rischio sismico, attuazione dell'articolo 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741) e dal regolamento regionale 13 ottobre 1986, n. 33 (Disposizioni regolamentari concernenti le modalità di controllo delle opere nelle zone sismiche (in attuazione della L.R. 19 giugno 1984, n. 35 come modificata ed integrata). 2. Per agevolare l'applicazione delle vigenti norme tecniche per le costruzioni nella predisposizione degli elaborati progettuali, le strutture tecniche competenti in materia sismica, comunali e regionali, forniscono, su richiesta degli interessati, i necessari chiarimenti applicativi, anche avvalendosi del Comitato tecnico scientifico di cui all'articolo 4, comma 1, della legge regionale n. 19 del 2008. 3. I Comuni che non si siano avvalsi della facoltà di esercitare autonomamente le funzioni in materia sismica, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge regionale n. 19 del 2008, possono assumere tale determinazione e comunicarla alla Giunta regionale entro il termine perentorio del 1 marzo 2010, predisponendo le necessarie misure organizzative e funzionali entro il 31 maggio 2010, nell'osservanza degli standard minimi di cui al comma 4 dell'articolo 3 della medesima legge regionale. 4. Rimane fermo quanto previsto dall'articolo 9 della L.R. 4 novembre 2009, n. 17 (Misure per l'attuazione della legge 3 agosto 2009, n. 117 concernente il distacco dei Comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant'Agata Feltria e Talamello dalla Regione Marche e loro aggregazione alla Regione Emilia-Romagna), in merito alle modalità di esercizio delle funzioni sismiche e alla data di inizio dell'applicazione della L.R. n. 19 del 2008."

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