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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato23/12/2016
2. Testo Coordinato07/07/2009
3. Testo Originale30/10/2008

Data di pubblicazione della legge modificante : 27/12/2018

Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 30 ottobre 2008, n. 19

NORME PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO(1)

TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 23
Abrogazioni
1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 24, commi 2 e 3, decorso il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogati i seguenti provvedimenti normativi:
a) la legge regionale 19 giugno 1984, n. 35 (Norme per lo snellimento delle procedure per le costruzioni in zone sismiche e per la riduzione del rischio sismico, attuazione dell'articolo 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741 Sito esterno);
b) il regolamento regionale 13 ottobre 1986, n. 33 (Disposizioni regolamentari concernenti le modalità di controllo delle opere nelle zone sismiche in attuazione della legge regionale 19 giugno 1984, n. 35 come modificata ed integrata).
2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni:
Art. 24
Disposizioni transitorie
1. Gli articoli di cui al Titolo IV trovano applicazione per i procedimenti avviati dopo il termine di un anno dall'entrata in vigore della presente legge.
2. I procedimenti in corso alla medesima data sono completati e producono i loro effetti secondo le disposizioni delle leggi regionali previgenti.
3. I procedimenti si intendono in corso qualora:
a) sia stato depositato il progetto esecutivo riguardante le strutture presso lo Sportello unico per l'edilizia;
b) sia stata presentata domanda per il rilascio dell'autorizzazione sismica, nei casi in cui la stessa sia prescritta dalla normativa previgente.
Art. 25
Norma di rinvio
1. Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge trova applicazione la normativa statale vigente in materia.
Art. 26
Disposizione finanziaria
1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte mediante l'istituzione di apposite Unità previsionali di base e relativi capitoli nel bilancio regionale, che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle leggi regionali 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).
Art. 27
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, ad eccezione degli articoli di cui al Titolo IV che entrano in vigore dopo un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

Note del Redattore:

Si riporta di seguito il testo dell'art. 5 L.R. 30 novembre 2009 n. 23: "Art. 5 Disposizioni transitorie in materia di riduzione del rischio sismico 1. Le disposizioni di cui al Titolo IV della legge regionale 30 ottobre 2008, n. 19 (Norme per la riduzione del rischio sismico), entrate in vigore il 14 novembre 2009, trovano piena applicazione per gli interventi indicati dall'articolo 11, comma 2, della medesima legge regionale. Per i restanti interventi di cui all'articolo 9, comma 1, della legge regionale n. 19 del 2008, fino al 31 maggio 2010, continua a trovare applicazione quanto previsto dalla legge regionale 19 giugno 1984, n. 35 (Norme per lo snellimento delle procedure per le costruzioni in zone sismiche e per la riduzione del rischio sismico, attuazione dell'articolo 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741) e dal regolamento regionale 13 ottobre 1986, n. 33 (Disposizioni regolamentari concernenti le modalità di controllo delle opere nelle zone sismiche (in attuazione della L.R. 19 giugno 1984, n. 35 come modificata ed integrata). 2. Per agevolare l'applicazione delle vigenti norme tecniche per le costruzioni nella predisposizione degli elaborati progettuali, le strutture tecniche competenti in materia sismica, comunali e regionali, forniscono, su richiesta degli interessati, i necessari chiarimenti applicativi, anche avvalendosi del Comitato tecnico scientifico di cui all'articolo 4, comma 1, della legge regionale n. 19 del 2008. 3. I Comuni che non si siano avvalsi della facoltà di esercitare autonomamente le funzioni in materia sismica, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge regionale n. 19 del 2008, possono assumere tale determinazione e comunicarla alla Giunta regionale entro il termine perentorio del 1 marzo 2010, predisponendo le necessarie misure organizzative e funzionali entro il 31 maggio 2010, nell'osservanza degli standard minimi di cui al comma 4 dell'articolo 3 della medesima legge regionale. 4. Rimane fermo quanto previsto dall'articolo 9 della L.R. 4 novembre 2009, n. 17 (Misure per l'attuazione della legge 3 agosto 2009, n. 117 concernente il distacco dei Comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant'Agata Feltria e Talamello dalla Regione Marche e loro aggregazione alla Regione Emilia-Romagna), in merito alle modalità di esercizio delle funzioni sismiche e alla data di inizio dell'applicazione della L.R. n. 19 del 2008."

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