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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 19 febbraio 2008, n. 2

ESERCIZIO DI PRATICHE ED ATTIVITA' BIONATURALI ED ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DEI CENTRI BENESSERE(1)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 24 del 19 febbraio 2008

Art. 10
Requisiti strutturali ed organizzativi per l'apertura e la gestione del Centro benessere
1. L'Assessorato alle attività produttive, sviluppo economico, piano telematico, sentito l'Assessorato alle politiche per la salute, definisce con apposito atto, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le caratteristiche minime di tipo strutturale, tecnologico ed organizzativo che devono possedere i Centri benessere per essere autorizzati all'esercizio dell'attività, con riferimento ai trattamenti, alle modalità di erogazione dei relativi servizi, alle norme igieniche e di sicurezza, alle apparecchiature ed agli impianti ed ai requisiti del personale addetto ai Centri stessi.

Note del Redattore:

La Corte costituzionale, con sentenza n. 138 del 4 maggio 2009, pubblicata nella G.U. del 13 maggio 2009, n. 19 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 2, commi 1, lettera b), e 2, 4, comma 1, 5 e 7, comma 4, della presente legge, nonché, in via consequenziale, di tutte le restanti disposizioni legislative contenute nel Titolo I della presente legge, dell'art. 6, limitatamente alla lettera c) del comma 2, dell'art. 7, limitatamente alla lettera b) del comma 1, e dell'art. 9, limitatamente alle parole "e dalla presente legge" con le quali si chiude il comma 1, della medesima legge. Ha dichiarato inammissibile la questione di legittimita' costituzionale di tutte le altre disposizioni legislative contenute nel Titolo II della presente legge.

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