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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 19 febbraio 2008, n. 2

ESERCIZIO DI PRATICHE ED ATTIVITA' BIONATURALI ED ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DEI CENTRI BENESSERE(1)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 24 del 19 febbraio 2008

Art. 11
Adempimenti amministrativi per l'apertura del Centro benessere
1. L'attività del Centro benessere è intrapresa a seguito di dichiarazione d'inizio d'attività inviata al Comune nel cui territorio è ubicata la struttura, ai sensi di quanto previsto dal decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7 Sito esterno in materia di tutela dei consumatori, concorrenza e sviluppo di attività economiche, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 Sito esterno.
2. Qualora nel Centro benessere sia previsto l'esercizio di attività cliniche ambulatoriali, queste non potranno avere inizio se non ad avvenuto conseguimento della relativa specifica autorizzazione sanitaria.
3. Il Comune e l'Azienda unità sanitaria locale esercitano l'attività di vigilanza e controllo, verificano la sussistenza dei requisiti dichiarati, la veridicità delle certificazioni e delle dichiarazioni prodotte e le condizioni di esercizio della struttura.

Note del Redattore:

La Corte costituzionale, con sentenza n. 138 del 4 maggio 2009, pubblicata nella G.U. del 13 maggio 2009, n. 19 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 2, commi 1, lettera b), e 2, 4, comma 1, 5 e 7, comma 4, della presente legge, nonché, in via consequenziale, di tutte le restanti disposizioni legislative contenute nel Titolo I della presente legge, dell'art. 6, limitatamente alla lettera c) del comma 2, dell'art. 7, limitatamente alla lettera b) del comma 1, e dell'art. 9, limitatamente alle parole "e dalla presente legge" con le quali si chiude il comma 1, della medesima legge. Ha dichiarato inammissibile la questione di legittimita' costituzionale di tutte le altre disposizioni legislative contenute nel Titolo II della presente legge.

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