Espandi Indice

Documento vigente: Testo Originale

Share
Seguimi

LEGGE REGIONALE 19 febbraio 2008, n. 2

ESERCIZIO DI PRATICHE ED ATTIVITA' BIONATURALI ED ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DEI CENTRI BENESSERE(1)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 24 del 19 febbraio 2008

Art. 12
Sanzioni
1. Oltre alle sanzioni previste dalle singole leggi che disciplinano le attività esercitate nel Centro benessere, in caso di violazione delle norme della presente legge, si applicano le seguenti sanzioni:
a) chiunque omette l'invio della dichiarazione di inizio attività del Centro benessere, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 15.000 euro. Il contravventore ha l'obbligo di regolarizzare la propria posizione entro trenta giorni dalla contestazione;
b) chiunque gestisce un Centro benessere non corrispondente ai requisiti di legge enunciati nella dichiarazione d'inizio attività, o consente che uno o più trattamenti siano eseguiti da persone prive dei requisiti professionali richiesti, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10.000 euro, con l'obbligo di regolarizzare la propria posizione in un tempo massimo di trenta giorni dalla contestazione;
c) chiunque utilizza abusivamente la denominazione di Centro benessere nell'insegna od in qualsiasi altra forma di pubblicità è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 6.000 euro, nonché all'obbligo di effettuare la rimozione di tutte le insegne e le pubblicità abusive.

Note del Redattore:

La Corte costituzionale, con sentenza n. 138 del 4 maggio 2009, pubblicata nella G.U. del 13 maggio 2009, n. 19 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 2, commi 1, lettera b), e 2, 4, comma 1, 5 e 7, comma 4, della presente legge, nonché, in via consequenziale, di tutte le restanti disposizioni legislative contenute nel Titolo I della presente legge, dell'art. 6, limitatamente alla lettera c) del comma 2, dell'art. 7, limitatamente alla lettera b) del comma 1, e dell'art. 9, limitatamente alle parole "e dalla presente legge" con le quali si chiude il comma 1, della medesima legge. Ha dichiarato inammissibile la questione di legittimita' costituzionale di tutte le altre disposizioni legislative contenute nel Titolo II della presente legge.

Espandi Indice