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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 19 febbraio 2008, n. 2

ESERCIZIO DI PRATICHE ED ATTIVITA' BIONATURALI ED ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DEI CENTRI BENESSERE(1)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 24 del 19 febbraio 2008

Art. 13
Disposizioni transitorie
1. Le strutture esistenti ed operanti alla data di entrata in vigore della presente legge che utilizzano la denominazione di Centro benessere, entro ventiquattro mesi dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione della delibera di cui all'articolo 5, comma 1, sono tenute ad adeguarsi alle disposizioni della presente legge e a presentare apposita dichiarazione d'inizio attività al Comune.

Note del Redattore:

La Corte costituzionale, con sentenza n. 138 del 4 maggio 2009, pubblicata nella G.U. del 13 maggio 2009, n. 19 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 2, commi 1, lettera b), e 2, 4, comma 1, 5 e 7, comma 4, della presente legge, nonché, in via consequenziale, di tutte le restanti disposizioni legislative contenute nel Titolo I della presente legge, dell'art. 6, limitatamente alla lettera c) del comma 2, dell'art. 7, limitatamente alla lettera b) del comma 1, e dell'art. 9, limitatamente alle parole "e dalla presente legge" con le quali si chiude il comma 1, della medesima legge. Ha dichiarato inammissibile la questione di legittimita' costituzionale di tutte le altre disposizioni legislative contenute nel Titolo II della presente legge.

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