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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 19 febbraio 2008, n. 2

ESERCIZIO DI PRATICHE ED ATTIVITA' BIONATURALI ED ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DEI CENTRI BENESSERE(1)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 24 del 19 febbraio 2008

Art. 14
Norma finanziaria
1. Agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, la Regione Emilia-Romagna fa fronte con i fondi annualmente stanziati nelle Unità previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale, apportando le eventuali modificazioni che si rendessero necessarie, o mediante l'istituzione di apposita Unità previsionale di base e relativo capitolo, dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle l.r. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).

Note del Redattore:

La Corte costituzionale, con sentenza n. 138 del 4 maggio 2009, pubblicata nella G.U. del 13 maggio 2009, n. 19 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 2, commi 1, lettera b), e 2, 4, comma 1, 5 e 7, comma 4, della presente legge, nonché, in via consequenziale, di tutte le restanti disposizioni legislative contenute nel Titolo I della presente legge, dell'art. 6, limitatamente alla lettera c) del comma 2, dell'art. 7, limitatamente alla lettera b) del comma 1, e dell'art. 9, limitatamente alle parole "e dalla presente legge" con le quali si chiude il comma 1, della medesima legge. Ha dichiarato inammissibile la questione di legittimita' costituzionale di tutte le altre disposizioni legislative contenute nel Titolo II della presente legge.

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