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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 19 febbraio 2008, n. 2

ESERCIZIO DI PRATICHE ED ATTIVITA' BIONATURALI ED ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DEI CENTRI BENESSERE(1)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 24 del 19 febbraio 2008

Art. 2
Definizioni
1. Ai fini della presente legge si intende per pratiche ed attività bionaturali le pratiche e le tecniche naturali, energetiche, psicosomatiche, artistiche e culturali esercitate per favorire il raggiungimento, il miglioramento e la conservazione del benessere globale della persona. Tali pratiche non si prefiggono la cura di specifiche patologie, non sono riconducibili alle attività di cura e riabilitazione fisica e psichica della popolazione erogate dal Servizio sanitario nazionale, né alle attività connesse a qualunque prescrizione di dieta, né alle attività disciplinate dalla legge regionale 4 agosto 1992, n. 32 (Norme di attuazione della Legge 4 gennaio 1990 Sito esterno, per la disciplina dell'attività di estetista). Le pratiche bionaturali, nella loro diversità ed eterogeneità, sono fondate in particolare sui seguenti criteri:
a) approccio globale alla persona ed alla sua condizione;
b) miglioramento della qualità della vita, conseguibile anche mediante la stimolazione delle risorse vitali della persona;
c) importanza dell'educazione a stili di vita salubri e rispettosi dell'ambiente;
d) non interferenza nel rapporto tra medici e pazienti ed astensione dal ricorso all'uso di farmaci di qualsiasi tipo, in quanto estranei alla competenza degli operatori che esercitano attività e pratiche bionaturali.
2. Le pratiche bionaturali sono erogate dai soggetti in possesso di adeguata preparazione professionale che promuovono il benessere ed il mantenimento in salute della persona, intervenendo per favorire la piena e consapevole assunzione di responsabilità di ciascun individuo in relazione al proprio stile di vita, educando a stili di vita salubri, ad abitudini alimentari sane ed alla maggiore consapevolezza dei propri comportamenti. L'operatore di pratiche bionaturali può operare nei Centri benessere di cui al Titolo II della presente legge, in palestre, centri fitness, centri estetici, strutture termali e di balneazione, nonchè in ambito autonomo.

Note del Redattore:

La Corte costituzionale, con sentenza n. 138 del 4 maggio 2009, pubblicata nella G.U. del 13 maggio 2009, n. 19 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 2, commi 1, lettera b), e 2, 4, comma 1, 5 e 7, comma 4, della presente legge, nonché, in via consequenziale, di tutte le restanti disposizioni legislative contenute nel Titolo I della presente legge, dell'art. 6, limitatamente alla lettera c) del comma 2, dell'art. 7, limitatamente alla lettera b) del comma 1, e dell'art. 9, limitatamente alle parole "e dalla presente legge" con le quali si chiude il comma 1, della medesima legge. Ha dichiarato inammissibile la questione di legittimita' costituzionale di tutte le altre disposizioni legislative contenute nel Titolo II della presente legge.

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