Art. 4
Comitato regionale per l'esercizio di pratiche ed attività bionaturali
1. E' istituito presso l'Assessorato alle attività produttive, sviluppo economico, piano telematico, di concerto con l'Assessorato scuola, formazione professionale, università, lavoro, pari opportunità e con l'Assessorato politiche per la salute, il Comitato regionale per l'esercizio di pratiche ed attività bionaturali, di seguito denominato 'Comitato'. Il Comitato è organismo di consulenza della Giunta regionale.
2. Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale alle attività produttive, sviluppo economico, piano telematico, di concerto con l'Assessore regionale alla scuola, formazione professionale, università, lavoro, pari opportunità e con l'Assessore regionale alle politiche per la salute, ed è composto da:
a) il responsabile della Direzione generale attività produttive, commercio e turismo, o suo delegato;
b) il responsabile della Direzione generale cultura, formazione e lavoro, o suo delegato;
c) due rappresentanti nominati dagli organismi regionali delle associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative;
d) due rappresentanti nominati dagli organismi regionali maggiormente rappresentativi degli artigiani;
e) tre esperti nelle pratiche ed attività bionaturali designati dalla Regione;
f) tre esperti designati di comune accordo dalle associazioni maggiormente rappresentative, a livello nazionale e regionale, operanti nel settore.
3. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale nomina il Comitato e ne disciplina le modalità di funzionamento.
4. Il Comitato, entro centottanta giorni dal suo insediamento, sentite le specifiche associazioni di settore, propone alla Giunta regionale:
a) la definizione, ai fini dei successivi adempimenti, degli ambiti di attività correlati alle pratiche bionaturali e, per ciascuno, le modalità di esercizio del relativo percorso formativo;
b) la definizione dei criteri per l'accreditamento dei percorsi formativi per l'esercizio delle attività utili alla creazione dell'elenco regionale delle pratiche ed attività bionaturali;
c) i criteri di organizzazione dell'elenco regionale delle pratiche ed attività bionaturali, di cui all'articolo 5, e le modalità di iscrizione alle relative sezioni;
d) i criteri di riconoscimento degli operatori che già svolgono l'attività sul territorio regionale precedentemente all'entrata in vigore della presente legge.
5. La Giunta regionale, sulla base delle proposte del Comitato formulate ai sensi del comma 4, adotta una delibera regionale, sentita la competente Commissione assembleare.
6. Il Comitato propone alla Giunta regionale la valutazione di nuovi inserimenti tra le pratiche ed attività bionaturali già definite, esercita il monitoraggio sulle attività del settore e tutte le altre funzioni assegnate dalla Giunta regionale nell'ambito delle proprie competenze.