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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 19 febbraio 2008, n. 2

ESERCIZIO DI PRATICHE ED ATTIVITA' BIONATURALI ED ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DEI CENTRI BENESSERE(1)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 24 del 19 febbraio 2008

Art. 6
Oggetto, finalità ed ambito di applicazione
1. La presente legge, nell'ambito dei principi di cui all'articolo 118, comma 1 della Costituzione Sito esterno, nel rispetto della normativa comunitaria e delle disposizioni legislative dello Stato in materia di professioni e di tutela della concorrenza, disciplina l'esercizio delle attività dei Centri benessere, non allocati all'interno di strutture ricettive alberghiere di cui alla legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 (Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità).
2. La presente legge persegue le seguenti finalità:
a) lo sviluppo e l'innovazione degli esercizi che a vario titolo svolgono attività finalizzate al mantenimento ed al miglioramento dell'aspetto estetico e della condizione psicofisica della persona;
b) l'armonizzazione e l'integrazione delle attività di estetica con altre discipline, al fine di rendere un servizio completo e maggiormente qualificato al cliente;
c) la salvaguardia della salute e la sicurezza dei consumatori, attraverso la qualificazione professionale degli addetti dei Centri benessere;
d) l'individuazione di strutture che offrano trattamenti diversificati, erogati da personale in possesso di idonea e specifica professionalità, in ambienti dotati di requisiti ed impianti adeguati, secondo le norme di tutela, igiene e sicurezza sia degli operatori che dei clienti.

Note del Redattore:

La Corte costituzionale, con sentenza n. 138 del 4 maggio 2009, pubblicata nella G.U. del 13 maggio 2009, n. 19 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 2, commi 1, lettera b), e 2, 4, comma 1, 5 e 7, comma 4, della presente legge, nonché, in via consequenziale, di tutte le restanti disposizioni legislative contenute nel Titolo I della presente legge, dell'art. 6, limitatamente alla lettera c) del comma 2, dell'art. 7, limitatamente alla lettera b) del comma 1, e dell'art. 9, limitatamente alle parole "e dalla presente legge" con le quali si chiude il comma 1, della medesima legge. Ha dichiarato inammissibile la questione di legittimita' costituzionale di tutte le altre disposizioni legislative contenute nel Titolo II della presente legge.

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