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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 19 febbraio 2008, n. 2

ESERCIZIO DI PRATICHE ED ATTIVITA' BIONATURALI ED ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DEI CENTRI BENESSERE(1)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 24 del 19 febbraio 2008

Art. 7
Definizioni
1. Per Centro benessere si intende una o più unità operative, anche fisicamente distinte, ma funzionalmente connesse in un medesimo complesso aziendale, gestite da un unico soggetto giuridico ed in possesso di specifici requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi, in cui vengono effettuati trattamenti estetici, nonché almeno una delle seguenti tipologie di attività o trattamenti:
a) fitness e wellness;
b) tecniche e pratiche bionaturali.
2. Per "trattamenti estetici" si intendono le prestazioni ed i trattamenti disciplinati dalla legge 4 gennaio 1990, n. 1 Sito esterno (Disciplina dell'attività di estetista), finalizzati in via esclusiva o prevalente a mantenere, migliorare e proteggere l'aspetto estetico della persona.
3. Per "trattamenti fitness e wellness" si intendono le prestazioni ed i trattamenti in cui si utilizzano combinazioni di tecniche di attività motoria per la buona forma fisica della persona, praticate in terra od in acqua, anche tramite appositi attrezzi, individualmente o collettivamente, con tecniche finalizzate al raggiungimento ed al mantenimento del benessere, dell'equilibrio e dell'armonia psicofisica della persona.
4. Per "trattamenti con tecniche bionaturali" si intendono le prestazioni in cui si utilizzano tecniche naturali e bioenergetiche non eseguite con finalità sanitarie, di cura e riabilitazione di patologie, ma esercitate per favorire il raggiungimento, il miglioramento o la conservazione del benessere complessivo della persona, come previsto all'articolo 2 della presente legge.
5. Nell'ambito del Centro benessere, nel rispetto della vigente normativa nazionale e regionale, possono essere autorizzate attività cliniche ambulatoriali, per trattamenti diagnostici e terapeutici orientati alla prevenzione ed al trattamento di danni secondari e patologie influenzanti lo stato psicofisico od estetico della persona, nonché prestazioni finalizzate al miglioramento dell'aspetto estetico ed alla eliminazione medico-chirurgica di eventuali inestetismi, operate obbligatoriamente e sotto la loro responsabilità, da personale sanitario regolarmente iscritto all'ordine professionale ed in possesso di adeguata specializzazione.

Note del Redattore:

La Corte costituzionale, con sentenza n. 138 del 4 maggio 2009, pubblicata nella G.U. del 13 maggio 2009, n. 19 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 2, commi 1, lettera b), e 2, 4, comma 1, 5 e 7, comma 4, della presente legge, nonché, in via consequenziale, di tutte le restanti disposizioni legislative contenute nel Titolo I della presente legge, dell'art. 6, limitatamente alla lettera c) del comma 2, dell'art. 7, limitatamente alla lettera b) del comma 1, e dell'art. 9, limitatamente alle parole "e dalla presente legge" con le quali si chiude il comma 1, della medesima legge. Ha dichiarato inammissibile la questione di legittimita' costituzionale di tutte le altre disposizioni legislative contenute nel Titolo II della presente legge.

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