Espandi Indice

Documento vigente: Testo Originale

Share
Seguimi

LEGGE REGIONALE 19 febbraio 2008, n. 2

ESERCIZIO DI PRATICHE ED ATTIVITA' BIONATURALI ED ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DEI CENTRI BENESSERE(1)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 24 del 19 febbraio 2008

TITOLO I
PRATICHE ED ATTIVITÀ BIONATURALI
Art. 1
Finalità
1. La Regione Emilia-Romagna, nell'ambito delle attività di promozione e conservazione della salute, del benessere e della migliore qualità della vita, ed allo scopo di assicurare ai cittadini che intendono accedere a pratiche finalizzate al raggiungimento del benessere un esercizio corretto e professionale delle stesse, individua con la presente legge le attività, di seguito denominate 'pratiche bionaturali'.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini della presente legge si intende per pratiche ed attività bionaturali le pratiche e le tecniche naturali, energetiche, psicosomatiche, artistiche e culturali esercitate per favorire il raggiungimento, il miglioramento e la conservazione del benessere globale della persona. Tali pratiche non si prefiggono la cura di specifiche patologie, non sono riconducibili alle attività di cura e riabilitazione fisica e psichica della popolazione erogate dal Servizio sanitario nazionale, né alle attività connesse a qualunque prescrizione di dieta, né alle attività disciplinate dalla legge regionale 4 agosto 1992, n. 32 (Norme di attuazione della Legge 4 gennaio 1990 Sito esterno, per la disciplina dell'attività di estetista). Le pratiche bionaturali, nella loro diversità ed eterogeneità, sono fondate in particolare sui seguenti criteri:
a) approccio globale alla persona ed alla sua condizione;
b) miglioramento della qualità della vita, conseguibile anche mediante la stimolazione delle risorse vitali della persona;
c) importanza dell'educazione a stili di vita salubri e rispettosi dell'ambiente;
d) non interferenza nel rapporto tra medici e pazienti ed astensione dal ricorso all'uso di farmaci di qualsiasi tipo, in quanto estranei alla competenza degli operatori che esercitano attività e pratiche bionaturali.
2. Le pratiche bionaturali sono erogate dai soggetti in possesso di adeguata preparazione professionale che promuovono il benessere ed il mantenimento in salute della persona, intervenendo per favorire la piena e consapevole assunzione di responsabilità di ciascun individuo in relazione al proprio stile di vita, educando a stili di vita salubri, ad abitudini alimentari sane ed alla maggiore consapevolezza dei propri comportamenti. L'operatore di pratiche bionaturali può operare nei Centri benessere di cui al Titolo II della presente legge, in palestre, centri fitness, centri estetici, strutture termali e di balneazione, nonchè in ambito autonomo.
Art. 3
Formazione
1. All'esercizio delle pratiche ed attività bionaturali si accede mediante un percorso di formazione individuato ai sensi della legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro) e dei successivi provvedimenti attuativi.
Art. 4
Comitato regionale per l'esercizio di pratiche ed attività bionaturali
1. E' istituito presso l'Assessorato alle attività produttive, sviluppo economico, piano telematico, di concerto con l'Assessorato scuola, formazione professionale, università, lavoro, pari opportunità e con l'Assessorato politiche per la salute, il Comitato regionale per l'esercizio di pratiche ed attività bionaturali, di seguito denominato 'Comitato'. Il Comitato è organismo di consulenza della Giunta regionale.
2. Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale alle attività produttive, sviluppo economico, piano telematico, di concerto con l'Assessore regionale alla scuola, formazione professionale, università, lavoro, pari opportunità e con l'Assessore regionale alle politiche per la salute, ed è composto da:
a) il responsabile della Direzione generale attività produttive, commercio e turismo, o suo delegato;
b) il responsabile della Direzione generale cultura, formazione e lavoro, o suo delegato;
c) due rappresentanti nominati dagli organismi regionali delle associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative;
d) due rappresentanti nominati dagli organismi regionali maggiormente rappresentativi degli artigiani;
e) tre esperti nelle pratiche ed attività bionaturali designati dalla Regione;
f) tre esperti designati di comune accordo dalle associazioni maggiormente rappresentative, a livello nazionale e regionale, operanti nel settore.
3. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale nomina il Comitato e ne disciplina le modalità di funzionamento.
4. Il Comitato, entro centottanta giorni dal suo insediamento, sentite le specifiche associazioni di settore, propone alla Giunta regionale:
a) la definizione, ai fini dei successivi adempimenti, degli ambiti di attività correlati alle pratiche bionaturali e, per ciascuno, le modalità di esercizio del relativo percorso formativo;
b) la definizione dei criteri per l'accreditamento dei percorsi formativi per l'esercizio delle attività utili alla creazione dell'elenco regionale delle pratiche ed attività bionaturali;
c) i criteri di organizzazione dell'elenco regionale delle pratiche ed attività bionaturali, di cui all'articolo 5, e le modalità di iscrizione alle relative sezioni;
d) i criteri di riconoscimento degli operatori che già svolgono l'attività sul territorio regionale precedentemente all'entrata in vigore della presente legge.
5. La Giunta regionale, sulla base delle proposte del Comitato formulate ai sensi del comma 4, adotta una delibera regionale, sentita la competente Commissione assembleare.
6. Il Comitato propone alla Giunta regionale la valutazione di nuovi inserimenti tra le pratiche ed attività bionaturali già definite, esercita il monitoraggio sulle attività del settore e tutte le altre funzioni assegnate dalla Giunta regionale nell'ambito delle proprie competenze.
Art. 5
Elenco regionale delle pratiche bionaturali
1. Entro sessanta giorni dall'approvazione della deliberazione di cui al comma 5 dell'articolo 4, è istituito l'elenco regionale delle pratiche bionaturali. L'elenco è tenuto presso la Giunta regionale e si articola nelle seguenti sezioni:
a) sezione delle scuole di formazione maggiormente rappresentative a livello nazionale e regionale per operatori nelle pratiche ed attività bionaturali;
b) sezione degli operatori nelle pratiche bionaturali. La sezione è suddivisa in sottosezioni relative ad ogni specializzazione.
2. Per l'iscrizione nella sezione delle scuole di cui al comma 1, lettera a), le scuole devono dimostrare di aver svolto attività documentabile ed iniziative di formazione teorico-pratica da almeno tre anni, in coerenza con i percorsi definiti dal Comitato regionale per l'esercizio di pratiche bionaturali.
3. Alla sezione di cui al comma 1, lettera b), sono iscritti gli operatori in possesso dell'attestato di qualifica rilasciato dalle scuole di cui al comma 2, compresi coloro che, pur con un diverso ruolo professionale, svolgono pratiche ed attività bionaturali.
4. In fase di prima applicazione della presente legge, e comunque per tre anni dalla data della sua entrata in vigore, alla sezione dell'elenco regionale di cui al comma 1, lettera b), possono essere iscritti gli operatori che, a fronte della presentazione della documentazione richiesta dal Comitato, relativamente a titoli e carriera, vengono considerati idonei all'esercizio dell'attività.

Note del Redattore:

La Corte costituzionale, con sentenza n. 138 del 4 maggio 2009, pubblicata nella G.U. del 13 maggio 2009, n. 19 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 2, commi 1, lettera b), e 2, 4, comma 1, 5 e 7, comma 4, della presente legge, nonché, in via consequenziale, di tutte le restanti disposizioni legislative contenute nel Titolo I della presente legge, dell'art. 6, limitatamente alla lettera c) del comma 2, dell'art. 7, limitatamente alla lettera b) del comma 1, e dell'art. 9, limitatamente alle parole "e dalla presente legge" con le quali si chiude il comma 1, della medesima legge. Ha dichiarato inammissibile la questione di legittimita' costituzionale di tutte le altre disposizioni legislative contenute nel Titolo II della presente legge.

Espandi Indice