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LEGGE REGIONALE 19 febbraio 2008, n. 2

ESERCIZIO DI PRATICHE ED ATTIVITA' BIONATURALI ED ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DEI CENTRI BENESSERE(1)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 24 del 19 febbraio 2008

TITOLO II
CENTRI BENESSERE
Art. 6
Oggetto, finalità ed ambito di applicazione
1. La presente legge, nell'ambito dei principi di cui all'articolo 118, comma 1 della Costituzione Sito esterno, nel rispetto della normativa comunitaria e delle disposizioni legislative dello Stato in materia di professioni e di tutela della concorrenza, disciplina l'esercizio delle attività dei Centri benessere, non allocati all'interno di strutture ricettive alberghiere di cui alla legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 (Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità).
2. La presente legge persegue le seguenti finalità:
a) lo sviluppo e l'innovazione degli esercizi che a vario titolo svolgono attività finalizzate al mantenimento ed al miglioramento dell'aspetto estetico e della condizione psicofisica della persona;
b) l'armonizzazione e l'integrazione delle attività di estetica con altre discipline, al fine di rendere un servizio completo e maggiormente qualificato al cliente;
c) la salvaguardia della salute e la sicurezza dei consumatori, attraverso la qualificazione professionale degli addetti dei Centri benessere;
d) l'individuazione di strutture che offrano trattamenti diversificati, erogati da personale in possesso di idonea e specifica professionalità, in ambienti dotati di requisiti ed impianti adeguati, secondo le norme di tutela, igiene e sicurezza sia degli operatori che dei clienti.
Art. 7
Definizioni
1. Per Centro benessere si intende una o più unità operative, anche fisicamente distinte, ma funzionalmente connesse in un medesimo complesso aziendale, gestite da un unico soggetto giuridico ed in possesso di specifici requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi, in cui vengono effettuati trattamenti estetici, nonché almeno una delle seguenti tipologie di attività o trattamenti:
a) fitness e wellness;
b) tecniche e pratiche bionaturali.
2. Per "trattamenti estetici" si intendono le prestazioni ed i trattamenti disciplinati dalla legge 4 gennaio 1990, n. 1 Sito esterno (Disciplina dell'attività di estetista), finalizzati in via esclusiva o prevalente a mantenere, migliorare e proteggere l'aspetto estetico della persona.
3. Per "trattamenti fitness e wellness" si intendono le prestazioni ed i trattamenti in cui si utilizzano combinazioni di tecniche di attività motoria per la buona forma fisica della persona, praticate in terra od in acqua, anche tramite appositi attrezzi, individualmente o collettivamente, con tecniche finalizzate al raggiungimento ed al mantenimento del benessere, dell'equilibrio e dell'armonia psicofisica della persona.
4. Per "trattamenti con tecniche bionaturali" si intendono le prestazioni in cui si utilizzano tecniche naturali e bioenergetiche non eseguite con finalità sanitarie, di cura e riabilitazione di patologie, ma esercitate per favorire il raggiungimento, il miglioramento o la conservazione del benessere complessivo della persona, come previsto all'articolo 2 della presente legge.
5. Nell'ambito del Centro benessere, nel rispetto della vigente normativa nazionale e regionale, possono essere autorizzate attività cliniche ambulatoriali, per trattamenti diagnostici e terapeutici orientati alla prevenzione ed al trattamento di danni secondari e patologie influenzanti lo stato psicofisico od estetico della persona, nonché prestazioni finalizzate al miglioramento dell'aspetto estetico ed alla eliminazione medico-chirurgica di eventuali inestetismi, operate obbligatoriamente e sotto la loro responsabilità, da personale sanitario regolarmente iscritto all'ordine professionale ed in possesso di adeguata specializzazione.
Art. 8
Beauty farm
1. Il Centro benessere, così come definito all'articolo 7, comma 1, può assumere la denominazione di "beauty farm" esclusivamente qualora, in possesso dei requisiti igienico-sanitari specifici, sia debitamente autorizzato e si avvalga di medici, con una o più specializzazioni, abilitati alla erogazione delle prestazioni di cui all'articolo 7, comma 5.
Art. 9
Requisiti soggettivi e professionali per l'apertura e la gestione del Centro benessere
1. L'esercizio delle attività di cui all'articolo 7 è riservato a chi è in possesso dei titoli professionali e di studio previsti dalle normative specifiche vigenti e dalla presente legge.
2. Il riconoscimento di titoli professionali e di studio, attestati formativi e certificazioni di competenza, maturati da operatori provenienti da altre regioni italiane o da altri Stati sarà effettuato secondo quanto prevede la normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente.
Art. 10
Requisiti strutturali ed organizzativi per l'apertura e la gestione del Centro benessere
1. L'Assessorato alle attività produttive, sviluppo economico, piano telematico, sentito l'Assessorato alle politiche per la salute, definisce con apposito atto, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le caratteristiche minime di tipo strutturale, tecnologico ed organizzativo che devono possedere i Centri benessere per essere autorizzati all'esercizio dell'attività, con riferimento ai trattamenti, alle modalità di erogazione dei relativi servizi, alle norme igieniche e di sicurezza, alle apparecchiature ed agli impianti ed ai requisiti del personale addetto ai Centri stessi.
Art. 11
Adempimenti amministrativi per l'apertura del Centro benessere
1. L'attività del Centro benessere è intrapresa a seguito di dichiarazione d'inizio d'attività inviata al Comune nel cui territorio è ubicata la struttura, ai sensi di quanto previsto dal decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7 Sito esterno in materia di tutela dei consumatori, concorrenza e sviluppo di attività economiche, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 Sito esterno.
2. Qualora nel Centro benessere sia previsto l'esercizio di attività cliniche ambulatoriali, queste non potranno avere inizio se non ad avvenuto conseguimento della relativa specifica autorizzazione sanitaria.
3. Il Comune e l'Azienda unità sanitaria locale esercitano l'attività di vigilanza e controllo, verificano la sussistenza dei requisiti dichiarati, la veridicità delle certificazioni e delle dichiarazioni prodotte e le condizioni di esercizio della struttura.
Art. 12
Sanzioni
1. Oltre alle sanzioni previste dalle singole leggi che disciplinano le attività esercitate nel Centro benessere, in caso di violazione delle norme della presente legge, si applicano le seguenti sanzioni:
a) chiunque omette l'invio della dichiarazione di inizio attività del Centro benessere, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 15.000 euro. Il contravventore ha l'obbligo di regolarizzare la propria posizione entro trenta giorni dalla contestazione;
b) chiunque gestisce un Centro benessere non corrispondente ai requisiti di legge enunciati nella dichiarazione d'inizio attività, o consente che uno o più trattamenti siano eseguiti da persone prive dei requisiti professionali richiesti, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10.000 euro, con l'obbligo di regolarizzare la propria posizione in un tempo massimo di trenta giorni dalla contestazione;
c) chiunque utilizza abusivamente la denominazione di Centro benessere nell'insegna od in qualsiasi altra forma di pubblicità è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 6.000 euro, nonché all'obbligo di effettuare la rimozione di tutte le insegne e le pubblicità abusive.
Art. 13
Disposizioni transitorie
1. Le strutture esistenti ed operanti alla data di entrata in vigore della presente legge che utilizzano la denominazione di Centro benessere, entro ventiquattro mesi dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione della delibera di cui all'articolo 5, comma 1, sono tenute ad adeguarsi alle disposizioni della presente legge e a presentare apposita dichiarazione d'inizio attività al Comune.
Art. 14
Norma finanziaria
1. Agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, la Regione Emilia-Romagna fa fronte con i fondi annualmente stanziati nelle Unità previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale, apportando le eventuali modificazioni che si rendessero necessarie, o mediante l'istituzione di apposita Unità previsionale di base e relativo capitolo, dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle l.r. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).

Note del Redattore:

La Corte costituzionale, con sentenza n. 138 del 4 maggio 2009, pubblicata nella G.U. del 13 maggio 2009, n. 19 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 2, commi 1, lettera b), e 2, 4, comma 1, 5 e 7, comma 4, della presente legge, nonché, in via consequenziale, di tutte le restanti disposizioni legislative contenute nel Titolo I della presente legge, dell'art. 6, limitatamente alla lettera c) del comma 2, dell'art. 7, limitatamente alla lettera b) del comma 1, e dell'art. 9, limitatamente alle parole "e dalla presente legge" con le quali si chiude il comma 1, della medesima legge. Ha dichiarato inammissibile la questione di legittimita' costituzionale di tutte le altre disposizioni legislative contenute nel Titolo II della presente legge.

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