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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 19 dicembre 2008, n. 22

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2009 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2009-2011

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 23 luglio 2009 n.9

Art. 29
Integrazione regionale per il finanziamento del Servizio sanitario regionale
1. Al fine di garantire l'equilibrio economico-finanziario del Servizio sanitario regionale, e in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 173, lettera f) e comma 174 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 Sito esterno (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)), la Regione Emilia-Romagna è autorizzata ad integrare nell'esercizio 2009, con mezzi autonomi di bilancio, le risorse destinate al finanziamento delle proprie Aziende sanitarie, Aziende ospedaliere, Aziende ospedaliero - universitarie e degli Istituti Ortopedici Rizzoli (IRCCS pubblico) sulla base della loro situazione economico-finanziaria al 31 dicembre 2008, per un importo massimo di Euro 150.000.000,00, a valere sul Capitolo 51708 afferente alla U.P.B. 1.5.1.2.18100 - Fondo sanitario. Altre risorse vincolate.
2. La Giunta regionale è autorizzata a definire con proprio atto i criteri e le modalità di attribuzione dei finanziamenti di cui al comma 1.

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