LEGGE REGIONALE 19 febbraio 2008, n. 4
DISCIPLINA DEGLI ACCERTAMENTI DELLA DISABILITÀ - ULTERIORI MISURE DI SEMPLIFICAZIONE ED ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA E SOCIALE
BOLLETTINO UFFICIALE n. 26 del 19 febbraio 2008
Art. 2
Presentazione delle domande
1. La domanda di riconoscimento delle condizioni di cui al comma 2 dell'articolo 1 è presentata, per ogni finalità prevista dalla vigente normativa, in forma unica e contestuale per la valutazione della disabilità, sia che riguardi il riconoscimento dello stato di invalidità, cecità e sordità civili, sia che attenga alla condizione di cui alla legge n. 104 del 1992
ed a quella di cui alla legge n. 68 del 1999
, nonché a quella per l'integrazione scolastica.


2. La domanda di riconoscimento, da compilare sull'apposito modello unico, è presentata all'Azienda Usl competente per il territorio di residenza del richiedente.
Note del Redattore:
Ai sensi dell'art. 1 del regolamento regionale 23 aprile 2009, n. 2, la disposizione di cui al presente comma è stata attuata dal suddetto regolamento.