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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 19 febbraio 2008, n. 4

DISCIPLINA DEGLI ACCERTAMENTI DELLA DISABILITÀ - ULTERIORI MISURE DI SEMPLIFICAZIONE ED ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA E SOCIALE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 26 del 19 febbraio 2008

TITOLO V
ABROGAZIONE DI DISPOSIZIONI REGIONALI E NORMA TRANSITORIA
Art. 25
Abrogazione di disposizioni regionali
1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le seguenti leggi e disposizioni contenute nell'ordinamento regionale:
a) la legge regionale 28 dicembre 1992, n. 49 (Norme per il funzionamento delle commissioni sanitarie di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 285 Sito esterno e dei collegi medici di cui all'articolo 20 della legge 2 aprile 1968, n. 482 Sito esterno);
b) la legge regionale 5 settembre 1981, n. 31 (Controlli sugli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico con sede nella regione Emilia-Romagna);
c) gli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 14 e 16 della legge regionale n. 34 del 1998.
Art. 26
Norma transitoria
1. Le commissioni sanitarie per gli accertamenti legali previste dalla legge regionale n. 49 del 1992 continuano ad operare, nel rispetto delle modalità e dei termini stabiliti dalla medesima legge, sino all'insediamento delle nuove commissioni di cui all'articolo 3, che deve avvenire comunque entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Note del Redattore:

Ai sensi dell'art. 1 del regolamento regionale 23 aprile 2009, n. 2, la disposizione di cui al presente comma è stata attuata dal suddetto regolamento.

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