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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 19 febbraio 2008, n. 4

DISCIPLINA DEGLI ACCERTAMENTI DELLA DISABILITÀ - ULTERIORI MISURE DI SEMPLIFICAZIONE ED ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA E SOCIALE

Art. 15
Durata degli organi collegiali delle Aziende sanitarie
1. Le disposizioni relative alla durata degli organi collegiali delle Aziende e degli enti facenti parte del Ssr si intendono riferite all'organo collegiale nel suo complesso e non ai singoli componenti dell'organo medesimo. Qualora si renda necessaria la sostituzione di uno o più componenti dell'organo collegiale, le nomine vengono effettuate, nel rispetto del suddetto principio, per la durata residua dell'organo medesimo. Ogni contraria disposizione, contenuta nella normativa o in provvedimenti regionali vigenti, si intende di conseguenza abrogata.

Note del Redattore:

Ai sensi dell' art. 1 del regolamento regionale 23 aprile 2009, n. 2, la disposizione di cui al presente comma è stata attuata dal suddetto regolamento.

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