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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 19 febbraio 2008, n. 4

DISCIPLINA DEGLI ACCERTAMENTI DELLA DISABILITÀ - ULTERIORI MISURE DI SEMPLIFICAZIONE ED ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA E SOCIALE

Art. 16
Norme in materia di contabilità delle Aziende sanitarie - Modifiche alla legge regionale n. 50 del 1994
1. Il comma 5 dell' articolo 13 della legge regionale n. 50 del 1994 e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:
"5. La nota integrativa deve indicare, oltre ai contenuti previsti dalle disposizioni del codice civile:
a) la ripartizione dei valori economici distinti per l'area dei servizi sanitari, socio assistenziali e dell'integrazione socio sanitaria;
b) i dati analitici relativi al personale con le variazioni avvenute durante l'anno;
c) i dati analitici riferiti a consulenze e a servizi affidati all'esterno dell'Azienda;
d) il rendiconto di liquidità.".
2. L' articolo 14 della legge regionale n. 50 del 1994 è sostituito dal seguente:
"Art. 14
Relazione del Direttore generale
1. Il bilancio di esercizio è corredato da una relazione del Direttore generale sull'andamento della gestione, con particolare riferimento a:
a) scostamento dei risultati rispetto al bilancio economico preventivo;
b) andamento delle principali tipologie di proventi e ricavi e di oneri e costi;
c) analisi dei costi, con riferimento all'articolazione aziendale in Distretti e al Presidio ospedaliero;
d) gestione dei servizi socio-assistenziali e del Fondo per la non autosufficienza;
e) andamento della gestione e risultati delle società partecipate;
f) stato di realizzazione del Piano degli investimenti ed attivazione di nuove tecnologie.".

Note del Redattore:

Ai sensi dell' art. 1 del regolamento regionale 23 aprile 2009, n. 2, la disposizione di cui al presente comma è stata attuata dal suddetto regolamento.

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