LEGGE REGIONALE 19 febbraio 2008, n. 4
DISCIPLINA DEGLI ACCERTAMENTI DELLA DISABILITÀ - ULTERIORI MISURE DI SEMPLIFICAZIONE ED ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA E SOCIALE
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
L.R. 27 dicembre 2022, n. 23Art. 16
Norme in materia di contabilità delle Aziende sanitarie - Modifiche alla
legge regionale n. 50 del 1994
1.
Il comma 5 dell'
articolo 13 della legge regionale n. 50 del 1994 e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:
"5.
La nota integrativa deve indicare, oltre ai contenuti previsti dalle disposizioni del codice civile:
a)
la ripartizione dei valori economici distinti per l'area dei servizi sanitari, socio assistenziali e dell'integrazione socio sanitaria;
b)
i dati analitici relativi al personale con le variazioni avvenute durante l'anno;
c)
i dati analitici riferiti a consulenze e a servizi affidati all'esterno dell'Azienda;
d)
il rendiconto di liquidità.".
2.
L'
articolo 14 della legge regionale n. 50 del 1994 è sostituito dal seguente:
"Art. 14
Relazione del Direttore generale
1.
Il bilancio di esercizio è corredato da una relazione del Direttore generale sull'andamento della gestione, con particolare riferimento a:
a)
scostamento dei risultati rispetto al bilancio economico preventivo;
b)
andamento delle principali tipologie di proventi e ricavi e di oneri e costi;
c)
analisi dei costi, con riferimento all'articolazione aziendale in Distretti e al Presidio ospedaliero;
d)
gestione dei servizi socio-assistenziali e del Fondo per la non autosufficienza;
e)
andamento della gestione e risultati delle società partecipate;
f)
stato di realizzazione del Piano degli investimenti ed attivazione di nuove tecnologie.".
Note del Redattore:
Ai sensi dell' art. 1 del regolamento regionale 23 aprile 2009, n. 2, la disposizione di cui al presente comma è stata attuata dal suddetto regolamento.