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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 19 febbraio 2008, n. 4

DISCIPLINA DEGLI ACCERTAMENTI DELLA DISABILITÀ - ULTERIORI MISURE DI SEMPLIFICAZIONE ED ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA E SOCIALE

Art. 3

(aggiunta lett. d bis) comma 2 da art. 7 L.R. 1 agosto 2019 n. 17)

Commissione di accertamento
1. L'esercizio delle funzioni di accertamento e di valutazione dello stato di disabilità è svolto dalle Aziende Usl del Ssr, attraverso apposite commissioni costituite con provvedimento del Direttore generale, che devono rappresentare le diverse professionalità, al fine di esprimere una adeguata valutazione dei bisogni socio-sanitari derivanti dalla disabilità.
2. Per le finalità di cui al comma 1, le commissioni sono composte:
a) da un medico specialista in medicina legale, dipendente o convenzionato con l'Azienda Usl, in qualità di Presidente;
b) da un medico specialista nella patologia prevalente oggetto della valutazione, dipendente o convenzionato con l'Azienda Usl;
c) da un operatore sociale dei servizi pubblici territoriali competenti;
d) da un medico in rappresentanza dell'associazione di categoria del richiedente;
d bis) da un medico dell'INPS.
3. Agli accertamenti finalizzati anche al collocamento mirato al lavoro delle persone con disabilità partecipa, come componente aggiuntivo, il medico del lavoro, dipendente o convenzionato con l'Azienda Usl.
4. Le commissioni sono riunite e deliberano validamente in presenza del Presidente e di due componenti. In caso di parità di voti, prevale quello del Presidente.
5. All'accertamento può assistere, su richiesta della persona interessata e con onere a suo carico, un medico di fiducia del richiedente.
6. Gli accertamenti di cui alla presente legge sono eseguiti entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda, fatti salvi i diversi termini previsti dall' articolo 6, comma 3-bis, del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 4 Sito esterno (Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione), convertito con modificazioni dalla legge 9 marzo 2006, n. 80 Sito esterno.
7. La certificazione del riconoscimento della disabilità da parte delle commissioni di accertamento di cui al comma 1, è il documento comune per l'accesso a tutti i percorsi agevolanti e di integrazione riguardo le condizioni di disabilità, di cui al comma 2 dell'articolo 1.
8. La partecipazione alle commissioni di accertamento da parte degli operatori dei servizi pubblici territoriali competenti avviene in orario di lavoro e nell'esercizio delle proprie competenze istituzionali. Con il provvedimento di cui all'articolo 5, la Giunta regionale stabilisce i compensi spettanti ai medici rappresentanti delle associazioni di categoria dei richiedenti, prevedendo una quota fissa per la partecipazione ad ogni seduta della commissione ed una quota ulteriore per ogni accertamento effettuato.

Note del Redattore:

Ai sensi dell' art. 1 del regolamento regionale 23 aprile 2009, n. 2, la disposizione di cui al presente comma è stata attuata dal suddetto regolamento.

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