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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato06/11/2019
2. Testo Coordinato01/08/2019
3. Testo Coordinato16/07/2018
4. Testo Coordinato17/07/2014
5. Testo Coordinato22/12/2011
6. Testo Coordinato23/12/2010
7. Testo Originale19/02/2008

Data di pubblicazione della legge modificante : 27/12/2022

Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 19 febbraio 2008, n. 4

DISCIPLINA DEGLI ACCERTAMENTI DELLA DISABILITÀ - ULTERIORI MISURE DI SEMPLIFICAZIONE ED ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA E SOCIALE

TITOLO III
DISPOSIZIONI SULL'ORGANIZZAZIONE E SUL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
Art. 12

(modificata lett. b) comma 3 da art. 43 L.R. 22 dicembre 2011 n. 21, poi aggiunta lett. b bis) da art. 24 L.R. 16 luglio 2018 n. 9)

Promozione della costituzione di Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico
1. Fermo restando quanto già previsto dalla legislazione regionale vigente, la Regione individua le ulteriori sedi e strutture che, quali parti integranti del Ssr, svolgono compiti assistenziali di alta specialità unitamente a finalità di ricerca, e ne promuove il riconoscimento quali Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (di seguito IRCCS) sulla base dei principi fondamentali disposti dalla legislazione statale.
2. Ai fini di quanto previsto dal comma 1, la Giunta regionale propone all'Assemblea legislativa le sedi e le strutture per le quali intende promuovere la costituzione in IRCCS, nel rispetto di quanto previsto dai successivi commi 3 e 4. A seguito del pronunciamento dell'Assemblea legislativa, le strutture interessate inoltrano domanda di riconoscimento alla Giunta regionale che, verificato il possesso dei requisiti ed il rispetto delle altre condizioni previste dalla normativa vigente, ne cura l'invio al Ministero della salute per la procedura di riconoscimento.
3. Le strutture individuate ai sensi dei commi 1 e 2 possono essere costituite nelle seguenti forme e modalità:
a) attraverso la costituzione, con apposita legge regionale, di soggetti aventi personalità giuridica di diritto pubblico, per i quali il Presidente della Giunta regionale provvede all'assegnazione dei beni e delle risorse necessarie allo svolgimento delle attività istituzionali. Ai soggetti costituiti ai sensi della presente lettera si applica quanto previsto dall' articolo 10 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 29 (Norme generali sull'organizzazione ed il funzionamento del Servizio Sanitario regionale) e successive modificazioni
b) attraverso la costituzione di apposite strutture interne alle Aziende sanitarie, per le quali le Aziende sanitarie interessate individuino specificamente la forma organizzativa, assicurandone l'autonomia scientifica, organizzativa, contabile, provvedendo alla destinazione dei beni, del personale e delle altre risorse necessarie allo svolgimento delle attività istituzionali e disciplinandone le modalità di finanziamento e di vigilanza. Le strutture costituite ai sensi della presente lettera si dotano di un Consiglio di indirizzo e verifica e di un Direttore scientifico, secondo quanto disposto dall' articolo 10 della legge regionale n. 29 del 2004, e successive modificazioni. Gli atti aziendali delle Aziende sanitarie interessate individuano le sedi di svolgimento delle attività e disciplinano le competenze attribuite agli organi dell'Azienda in ordine al funzionamento delle strutture costituite ai fini del riconoscimento in IRCCS, prevedendo altresì le specifiche funzioni di responsabilità sanitaria ed amministrativa preposte, rispettivamente, all'esercizio delle funzioni igienico-organizzative ed al coordinamento amministrativo delle attività nelle strutture medesime. ...;
b bis) attraverso una delle forme giuridiche di diritto privato disciplinate dal codice civile dotate di personalità giuridica di diritto privato, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
4. Limitatamente all'Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori (IRST) di Meldola (Forlì-Cesena), la promozione della costituzione in IRCCS può avvenire attraverso una delle forme giuridiche di diritto privato disciplinate dal codice civile, che deve ottenere il riconoscimento della personalità giuridica, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Nell'ambito del procedimento di cui al comma 2, la Giunta regionale autorizza la partecipazione delle Aziende sanitarie ed il trasferimento dei beni necessari. La Giunta regionale individua altresì gli elementi di garanzia a salvaguardia del ruolo pubblico detenuto dall'Istituto, con particolare riguardo a quanto disposto dall' articolo 9-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 Sito esterno (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell' articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 Sito esterno) e successive modificazioni ed integrazioni. Ai fini della promozione del riconoscimento in IRCCS, lo statuto dell'IRST disciplina l'assetto dell'ente in analogia a quanto previsto dall' articolo 10, comma 2 della legge regionale n. 29 del 2004 e successive modificazioni, prevedendo, comunque, nella composizione degli organi, la nomina di rappresentanti della Regione e del Ministero della salute.
5. I soggetti di cui al presente articolo svolgono la loro attività assistenziale e di ricerca nell'ambito degli indirizzi e della programmazione regionale e concorrono alla realizzazione dei livelli essenziali ed uniformi di assistenza, secondo il ruolo attribuito dalla legislazione vigente agli IRCCS.
Art. 13
Ulteriori disposizioni in materia di IRCCS - Modifiche alla legge regionale n. 29 del 2004
1.
All' articolo 10 della legge regionale n. 29 del 2004, come modificato dalla legge regionale 3 marzo 2006, n. 2 (Modifiche all' articolo 10 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 29, in materia di Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico), sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, sono soppresse le parole
"individuano le idonee forme di controllo";
b) dopo il comma 3, è inserito il seguente comma:
"3 bis. La Giunta regionale disciplina, in analogia a quanto disposto per le Aziende sanitarie, le forme e le modalità di vigilanza e controllo sugli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico aventi sede nel territorio regionale.";
c) il comma 6 è sostituito dal seguente:
"6. La Regione nomina i componenti del Collegio sindacale. Il Collegio sindacale è composto da cinque membri, di cui tre designati dalla Regione, uno dei quali con funzioni di presidente, uno designato dalla Conferenza territoriale sociale e sanitaria ed uno dal Ministro della salute.";
d) il comma 7 è sostituito dal seguente:
"7. La Commissione di cui al comma 2 dell' articolo 15-ter del decreto legislativo n. 502 del 1992 Sito esterno e successive modifiche è composta dal direttore sanitario, dal direttore scientifico e da un dirigente dei ruoli del personale del Servizio sanitario regionale, preposto ad una struttura complessa della disciplina oggetto dell'incarico, individuato dal Collegio di direzione. La Commissione è presieduta dal direttore sanitario o dal direttore scientifico a seconda che l'attribuzione dell'incarico di direzione abbia ad oggetto una struttura complessa prevalentemente orientata all'attività assistenziale od all'attività di ricerca, secondo quanto definito nell'atto aziendale.".
Art. 14
Istituzione di registri di rilevante interesse sanitario
abrogato.
Art. 15
Durata degli organi collegiali delle Aziende sanitarie
1. Le disposizioni relative alla durata degli organi collegiali delle Aziende e degli enti facenti parte del Ssr si intendono riferite all'organo collegiale nel suo complesso e non ai singoli componenti dell'organo medesimo. Qualora si renda necessaria la sostituzione di uno o più componenti dell'organo collegiale, le nomine vengono effettuate, nel rispetto del suddetto principio, per la durata residua dell'organo medesimo. Ogni contraria disposizione, contenuta nella normativa o in provvedimenti regionali vigenti, si intende di conseguenza abrogata.
Art. 16
Norme in materia di contabilità delle Aziende sanitarie - Modifiche alla legge regionale n. 50 del 1994
1. Il comma 5 dell' articolo 13 della legge regionale n. 50 del 1994 e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:
"5. La nota integrativa deve indicare, oltre ai contenuti previsti dalle disposizioni del codice civile:
a) la ripartizione dei valori economici distinti per l'area dei servizi sanitari, socio assistenziali e dell'integrazione socio sanitaria;
b) i dati analitici relativi al personale con le variazioni avvenute durante l'anno;
c) i dati analitici riferiti a consulenze e a servizi affidati all'esterno dell'Azienda;
d) il rendiconto di liquidità.".
2. L' articolo 14 della legge regionale n. 50 del 1994 è sostituito dal seguente:
"Art. 14
Relazione del Direttore generale
1. Il bilancio di esercizio è corredato da una relazione del Direttore generale sull'andamento della gestione, con particolare riferimento a:
a) scostamento dei risultati rispetto al bilancio economico preventivo;
b) andamento delle principali tipologie di proventi e ricavi e di oneri e costi;
c) analisi dei costi, con riferimento all'articolazione aziendale in Distretti e al Presidio ospedaliero;
d) gestione dei servizi socio-assistenziali e del Fondo per la non autosufficienza;
e) andamento della gestione e risultati delle società partecipate;
f) stato di realizzazione del Piano degli investimenti ed attivazione di nuove tecnologie.".
Art. 17
Agenzia sanitaria e sociale regionale - Modifiche alle leggi regionali n. 19 del 1994 e n. 50 del 1994
abrogato.

Note del Redattore:

Ai sensi dell' art. 1 del regolamento regionale 23 aprile 2009, n. 2, la disposizione di cui al presente comma è stata attuata dal suddetto regolamento.

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