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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 29 aprile 2008, n. 6

ISTITUZIONE DEL FONDO PER IL SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO, SCOLASTICO E FORMATIVO DEI FIGLI DI VITTIME DI INCIDENTI MORTALI SUL LAVORO

BOLLETTINO UFFICIALE n. 70 del 29 aprile 2008

Art. 3
Requisiti d'accesso al fondo
1. Hanno diritto ad accedere alle risorse destinate al fondo previsto dall'articolo 2 i figli di genitori deceduti a seguito d'incidente mortale sul lavoro anche in itinere, in possesso dei seguenti requisiti:
a) status di figlio di genitore deceduto a seguito d'infortunio sul lavoro;
b) età non superiore a venticinque anni;
c) genitore residente al momento del decesso in uno dei comuni della regione Emilia-Romagna;
d) iscrizione ad un servizio socio-educativo per la prima infanzia, scolastico, di ogni ordine e grado, università, o corso di formazione professionale;
e) reddito del nucleo familiare, accertato secondo i criteri ISEE (indicatore situazione economica equivalente), non superiore a quanto previsto, annualmente, dalla Giunta regionale.
2. Il diritto di cui al comma 1 trova applicazione anche per i casi in cui la vittima risulti priva della copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 Sito esterno (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali).

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