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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 29 aprile 2008, n. 6

ISTITUZIONE DEL FONDO PER IL SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO, SCOLASTICO E FORMATIVO DEI FIGLI DI VITTIME DI INCIDENTI MORTALI SUL LAVORO

BOLLETTINO UFFICIALE n. 70 del 29 aprile 2008

Art. 5
Modalità e criteri di erogazione
1. La Giunta regionale, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, adotta apposito provvedimento per definire i criteri, le modalità e i termini per la presentazione delle domande e l'erogazione del contributo.
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, determina annualmente, il limite di reddito previsto, dall'articolo 3, comma 1.

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