LEGGE REGIONALE 29 aprile 2008, n. 6
ISTITUZIONE DEL FONDO PER IL SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO, SCOLASTICO E FORMATIVO DEI FIGLI DI VITTIME DI INCIDENTI MORTALI SUL LAVORO
BOLLETTINO UFFICIALE n. 70 del 29 aprile 2008
Art. 6
Limiti temporali
1. I contributi sono riconosciuti per gli eventi mortali verificatisi dal momento dell'entrata in vigore della presente legge.