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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 29 aprile 2008, n. 6

ISTITUZIONE DEL FONDO PER IL SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO, SCOLASTICO E FORMATIVO DEI FIGLI DI VITTIME DI INCIDENTI MORTALI SUL LAVORO

BOLLETTINO UFFICIALE n. 70 del 29 aprile 2008

Art. 7
Copertura finanziaria
1. Agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della presente legge l'amministrazione regionale farà fronte mediante i fondi stanziati nelle unità previsionali di base e relativi capitoli di bilancio, apportando se necessario le eventuali modifiche, o con l'istituzione d'apposite unità previsionali di base e relativi capitoli di bilancio che saranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'art. 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).

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