LEGGE REGIONALE 29 aprile 2008, n. 6
ISTITUZIONE DEL FONDO PER IL SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO, SCOLASTICO E FORMATIVO DEI FIGLI DI VITTIME DI INCIDENTI MORTALI SUL LAVORO
BOLLETTINO UFFICIALE n. 70 del 29 aprile 2008
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Finalità
1. La Regione Emilia-Romagna, al fine di realizzare un'organica ed integrata politica di sostegno, promuove misure concrete di solidarietà a favore dei figli di lavoratori deceduti in seguito ad incidenti mortali sul lavoro.
Art. 2
Istituzione del fondo
1. La Regione, per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1, istituisce il fondo regionale per il sostegno socio-educativo, scolastico e formativo dei figli delle vittime d'incidenti mortali sul lavoro.
2. Le risorse del fondo di cui al comma 1 possono essere integrate da eventuali entrate provenienti dallo Stato, da persone fisiche o giuridiche.
Art. 3
Requisiti d'accesso al fondo
1. Hanno diritto ad accedere alle risorse destinate al fondo previsto dall'articolo 2 i figli di genitori deceduti a seguito d'incidente mortale sul lavoro anche in itinere, in possesso dei seguenti requisiti:
a) status di figlio di genitore deceduto a seguito d'infortunio sul lavoro;
b) età non superiore a venticinque anni;
c) genitore residente al momento del decesso in uno dei comuni della regione Emilia-Romagna;
d) iscrizione ad un servizio socio-educativo per la prima infanzia, scolastico, di ogni ordine e grado, università, o corso di formazione professionale;
e) reddito del nucleo familiare, accertato secondo i criteri ISEE (indicatore situazione economica equivalente), non superiore a quanto previsto, annualmente, dalla Giunta regionale.
2. Il diritto di cui al comma 1 trova applicazione anche per i casi in cui la vittima risulti priva della copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali).
Art. 4
Spese finanziabili
1. Le risorse del fondo sono destinate al rimborso di tutte le spese, effettivamente sostenute e documentate, per l'iscrizione e la frequenza a servizi socio-educativi per la prima infanzia, scuole d'ogni ordine e grado, pubbliche, pareggiate, parificate e private legalmente riconosciute, ivi comprese università e corsi di formazione professionale, di seguito indicate:
a) tasse d'iscrizione;
b) rette di frequenza;
c) acquisto libri di testo;
d) acquisto di ausili scolastici per portatori di handicap;
e) servizio mensa;
f) abbonamento, per uso scolastico, al servizio di trasporto pubblico.
2. Le spese rimborsabili sono quelle, effettivamente sostenute, poste a carico del richiedente al netto di eventuali riduzioni, agevolazioni o esenzioni concesse da chi eroga il servizio. Non sono comunque rimborsabili le spese per le quali il richiedente avrebbe avuto diritto a riduzioni, agevolazioni o esenzioni secondo le norme regolamentari di chi eroga il servizio, ed esse non siano state richieste.
Art. 5
Modalità e criteri di erogazione
1. La Giunta regionale, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, adotta apposito provvedimento per definire i criteri, le modalità e i termini per la presentazione delle domande e l'erogazione del contributo.
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, determina annualmente, il limite di reddito previsto, dall'articolo 3, comma 1.
Art. 6
Limiti temporali
1. I contributi sono riconosciuti per gli eventi mortali verificatisi dal momento dell'entrata in vigore della presente legge.
Art. 7
Copertura finanziaria
1. Agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della presente legge l'amministrazione regionale farà fronte mediante i fondi stanziati nelle unità previsionali di base e relativi capitoli di bilancio, apportando se necessario le eventuali modifiche, o con l'istituzione d'apposite unità previsionali di base e relativi capitoli di bilancio che saranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'art. 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.