Espandi Indice

Documento vigente: Testo Originale

Share

LEGGE REGIONALE 29 aprile 2008, n. 6

ISTITUZIONE DEL FONDO PER IL SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO, SCOLASTICO E FORMATIVO DEI FIGLI DI VITTIME DI INCIDENTI MORTALI SUL LAVORO

BOLLETTINO UFFICIALE n. 70 del 29 aprile 2008

Argomenti:
- Servizi sociali e interventi di solidarieta-> Interventi di solidarieta

INDICE

Art. 1 - Finalità
Art. 2 - Istituzione del fondo
Art. 3 - Requisiti d'accesso al fondo
Art. 4 - Spese finanziabili
Art. 5 - Modalità e criteri di erogazione
Art. 6 - Limiti temporali
Art. 7 - Copertura finanziaria
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Finalità
1. La Regione Emilia-Romagna, al fine di realizzare un'organica ed integrata politica di sostegno, promuove misure concrete di solidarietà a favore dei figli di lavoratori deceduti in seguito ad incidenti mortali sul lavoro.
Art. 2
Istituzione del fondo
1. La Regione, per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1, istituisce il fondo regionale per il sostegno socio-educativo, scolastico e formativo dei figli delle vittime d'incidenti mortali sul lavoro.
2. Le risorse del fondo di cui al comma 1 possono essere integrate da eventuali entrate provenienti dallo Stato, da persone fisiche o giuridiche.
Art. 3
Requisiti d'accesso al fondo
1. Hanno diritto ad accedere alle risorse destinate al fondo previsto dall'articolo 2 i figli di genitori deceduti a seguito d'incidente mortale sul lavoro anche in itinere, in possesso dei seguenti requisiti:
a) status di figlio di genitore deceduto a seguito d'infortunio sul lavoro;
b) età non superiore a venticinque anni;
c) genitore residente al momento del decesso in uno dei comuni della regione Emilia-Romagna;
d) iscrizione ad un servizio socio-educativo per la prima infanzia, scolastico, di ogni ordine e grado, università, o corso di formazione professionale;
e) reddito del nucleo familiare, accertato secondo i criteri ISEE (indicatore situazione economica equivalente), non superiore a quanto previsto, annualmente, dalla Giunta regionale.
2. Il diritto di cui al comma 1 trova applicazione anche per i casi in cui la vittima risulti priva della copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 Sito esterno (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali).
Art. 4
Spese finanziabili
1. Le risorse del fondo sono destinate al rimborso di tutte le spese, effettivamente sostenute e documentate, per l'iscrizione e la frequenza a servizi socio-educativi per la prima infanzia, scuole d'ogni ordine e grado, pubbliche, pareggiate, parificate e private legalmente riconosciute, ivi comprese università e corsi di formazione professionale, di seguito indicate:
a) tasse d'iscrizione;
b) rette di frequenza;
c) acquisto libri di testo;
d) acquisto di ausili scolastici per portatori di handicap;
e) servizio mensa;
f) abbonamento, per uso scolastico, al servizio di trasporto pubblico.
2. Le spese rimborsabili sono quelle, effettivamente sostenute, poste a carico del richiedente al netto di eventuali riduzioni, agevolazioni o esenzioni concesse da chi eroga il servizio. Non sono comunque rimborsabili le spese per le quali il richiedente avrebbe avuto diritto a riduzioni, agevolazioni o esenzioni secondo le norme regolamentari di chi eroga il servizio, ed esse non siano state richieste.
Art. 5
Modalità e criteri di erogazione
1. La Giunta regionale, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, adotta apposito provvedimento per definire i criteri, le modalità e i termini per la presentazione delle domande e l'erogazione del contributo.
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, determina annualmente, il limite di reddito previsto, dall'articolo 3, comma 1.
Art. 6
Limiti temporali
1. I contributi sono riconosciuti per gli eventi mortali verificatisi dal momento dell'entrata in vigore della presente legge.
Art. 7
Copertura finanziaria
1. Agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della presente legge l'amministrazione regionale farà fronte mediante i fondi stanziati nelle unità previsionali di base e relativi capitoli di bilancio, apportando se necessario le eventuali modifiche, o con l'istituzione d'apposite unità previsionali di base e relativi capitoli di bilancio che saranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'art. 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Espandi Indice