Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 maggio 2008, n. 8

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 22 NOVEMBRE 1999, N. 34 "TESTO UNICO IN MATERIA DI INIZIATIVA POPOLARE E REFERENDUM"

(Legge di pura modifica alla L.R. 22 novembre 1999, n. 34)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 88 del 28 maggio 2008

Art. 15
1.
L'articolo 19 della legge regionale n. 34 del 1999 è sostituito dal seguente:
"Art. 19
Procedibilità definitiva del referendum
1. Dopo la presentazione, ai sensi del comma 1 dell'art. 13, della richiesta di referendum, sono ammissibili solo interventi diretti a modificare, in conformità alla richiesta stessa, la disciplina vigente.
2. La Consulta di garanzia statutaria, ove abbia deliberato la validità della richiesta di referendum, entro i trenta giorni successivi, verifica:
a) se è intervenuta l'abrogazione, totale o parziale, degli atti o delle singole disposizioni cui si riferisce il referendum;
b) nel caso in cui sia intervenuta l'abrogazione, totale o parziale, se essa è accompagnata da altra disciplina della stessa materia.
3. Nel caso sia intervenuta abrogazione totale della disciplina sottoposta a referendum, la Consulta delibera l'improcedibilità del referendum.
4. Nel caso sia intervenuta l'abrogazione parziale della disciplina sottoposta a referendum, ovvero l'abrogazione, totale o parziale, accompagnata da altra disciplina della stessa materia, o di modifica delle disposizioni oggetto del referendum, la Consulta riscontra se la nuova disciplina risponde appieno al quesito referendario, deliberando, in tal caso, l'improcedibilità del referendum. Se la nuova disciplina risponde solo parzialmente al quesito referendario, la Consulta, dando atto della parzialità dell'intervento, decide la procedibilità del referendum, modificando per quanto necessario il quesito referendario. In ogni caso la Consulta acquisisce, con le modalità di cui al comma 3 dell'art. 15, il parere e le osservazioni degli incaricati di cui al comma 3 dell'art. 13.
5. Ai fini di cui al comma 4, in caso di abrogazione parziale, ovvero di abrogazione, totale o parziale, accompagnata da altra disciplina della stessa materia, o di modifica delle disposizioni oggetto del referendum, la Consulta riscontra se la nuova normativa ha modificato i principi ispiratori della complessiva disciplina preesistente o i contenuti essenziali dei singoli precetti.
6. Le decisioni di cui ai commi 3 e 4 sono comunicate dal Presidente della Consulta, entro tre giorni dalla loro adozione, ai soggetti di cui al comma 4 dell'art. 15, i quali provvedono alla comunicazione ed alla pubblicazione ivi previste."

Espandi Indice