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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 maggio 2008, n. 8

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 22 NOVEMBRE 1999, N. 34 "TESTO UNICO IN MATERIA DI INIZIATIVA POPOLARE E REFERENDUM"

(Legge di pura modifica alla L.R. 22 novembre 1999, n. 34)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 88 del 28 maggio 2008

Art. 16
1.
L'articolo 20 della legge regionale n. 34 del 1999 è sostituito dal seguente:
"Art. 20
Richiesta del referendum da parte dei Consigli provinciali o comunali
1. Le deliberazioni dei Consigli provinciali o comunali contenenti il quesito referendario come determinato dall'art. 14, devono essere trasmesse dai Presidenti delle Province o dai Sindaci dei Comuni interessati all'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa regionale.
2. Il quesito referendario deve essere assolutamente identico in tutte le deliberazioni dei Consigli provinciali o comunali. Le deliberazioni contenenti un quesito anche minimamente diverso sono considerate come distinte iniziative di referendum.
3. L'iniziativa referendaria si considera esercitata con la presentazione del quesito:
a) in caso di iniziativa esercitata da Consigli provinciali, nel giorno in cui perviene all'Ufficio di Presidenza la deliberazione del secondo Consiglio provinciale;
b) in caso di iniziativa esercitata da Consigli comunali, nel giorno in cui perviene all'Ufficio di Presidenza l'ultima deliberazione di Consiglio comunale necessaria ad integrare il requisito di cui al comma 1 dell'art. 12.
4. L'ultima deliberazione necessaria deve pervenire all'Ufficio di Presidenza nel termine perentorio di centoventi giorni dalla data della deliberazione del Consiglio provinciale o comunale che ha deliberato per primo.
5. Nelle deliberazioni i Consigli provinciali o i Consigli comunali indicano i nomi degli incaricati di cui al comma 3 dell'art. 13. I nomi degli incaricati devono essere gli stessi per tutti i Consigli; in caso di difformità vale l'indicazione data dal Consiglio comunale o provinciale che ha presentato la prima deliberazione.
6. Ricevuta la prima deliberazione il responsabile del procedimento ne trasmette copia alla Consulta di garanzia statutaria. La Consulta svolge l'esame di ammissibilità entro i successivi trenta giorni, secondo quanto disposto dall'art. 15.
7. Dopo la deliberazione di ammissibilità, il responsabile del procedimento riscontra che tutte le deliberazioni necessarie ad integrare il requisito di cui al comma 1 dell'art. 12 siano pervenute entro il termine di cui al comma 4. Quando il riscontro dà esito positivo, e quindi eventualmente anche prima del decorso del termine sopra indicato, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione alla Consulta di garanzia statutaria, che delibera la regolarità della proposta. Se il riscontro dà esito negativo, il responsabile del procedimento dichiara la decadenza dell'iniziativa popolare.
8. Non si fa luogo a referendum qualora, in seguito alla revoca di una o più deliberazioni dei Consigli provinciali o comunali, vengano a mancare, prima della dichiarazione di ammissibilità del quesito, le condizioni di cui al comma 1 dell'art. 12."

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