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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 maggio 2008, n. 8

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 22 NOVEMBRE 1999, N. 34 "TESTO UNICO IN MATERIA DI INIZIATIVA POPOLARE E REFERENDUM"

(Legge di pura modifica alla L.R. 22 novembre 1999, n. 34)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 88 del 28 maggio 2008

Art. 19
1.
L'articolo 25 della legge regionale n. 34 del 1999 è sostituito dal seguente:
"Art. 25
Abrogazione intervenuta prima dello svolgimento del referendum abrogativo
1. Qualora, prima della data di svolgimento del referendum, sia intervenuta l'abrogazione totale della disciplina cui si riferisce il referendum, la Consulta di garanzia statutaria, su richiesta del Presidente della Giunta, delibera l'improcedibilità dello svolgimento del referendum.
2. Nel caso sia intervenuta l'abrogazione parziale della disciplina cui si riferisce il referendum ovvero l'abrogazione, totale o parziale, accompagnata da altra disciplina della stessa materia, o di modifica delle disposizioni oggetto del referendum, la Consulta di garanzia statutaria, su richiesta del Presidente della Giunta, provvede sulla procedibilità a norma del comma 4 dell'articolo 19.
3. Le decisioni di cui ai commi 1 e 2 sono comunicate, dal Presidente della Consulta, entro tre giorni dalla loro adozione:
a) al Presidente dell'Assemblea legislativa regionale, che ne dà notizia all'Assemblea legislativa regionale;
b) agli incaricati di cui al comma 3 dell'articolo 13;
c) al Presidente della Giunta.
4. Il Presidente della Giunta, nel caso la Consulta abbia deciso la improcedibilità, con decreto, dichiara che il referendum non ha più luogo.
5. Il Presidente della Giunta, nel caso la Consulta abbia deciso la procedibilità individuando quali siano le disposizioni oggetto del referendum e modificando ove necessario il quesito referendario, provvede con il decreto di indizione alla riformulazione del quesito referendario.
6. Se l'abrogazione degli atti o delle singole disposizioni cui si riferisce il referendum è accompagnata da altra disciplina della stessa materia, senza modificare né i principi ispiratori della complessiva disciplina preesistente né i contenuti normativi essenziali dei singoli precetti, il referendum si effettua solo o anche sulle nuove disposizioni."

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