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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 maggio 2008, n. 8

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 22 NOVEMBRE 1999, N. 34 "TESTO UNICO IN MATERIA DI INIZIATIVA POPOLARE E REFERENDUM"

(Legge di pura modifica alla L.R. 22 novembre 1999, n. 34)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 88 del 28 maggio 2008

Art. 3
1.
Il comma 7 dell'articolo 5 della legge regionale n. 34 del 1999 è sostituito dal seguente:
"7. Se la verifica di cui al comma 6 dà risultato negativo, il responsabile del procedimento dichiara improcedibile la proposta di iniziativa popolare e il procedimento è concluso. Se dà risultato positivo, il responsabile del procedimento trasmette immediatamente il testo della proposta, riprodotto da uno dei fogli recanti le sottoscrizioni di cui al comma 1, alla Consulta di garanzia statutaria di cui all'articolo 69 dello Statuto. Della dichiarazione di improcedibilità o della trasmissione alla Consulta è data comunicazione agli incaricati di cui al comma 3."

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