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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 maggio 2008, n. 8

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 22 NOVEMBRE 1999, N. 34 "TESTO UNICO IN MATERIA DI INIZIATIVA POPOLARE E REFERENDUM"

(Legge di pura modifica alla L.R. 22 novembre 1999, n. 34)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 88 del 28 maggio 2008

Art. 4
1.
L'articolo 6 della legge regionale n. 34 del 1999 è sostituito dal seguente:
"Art. 6
Esame di ammissibilità della proposta
1. La Consulta di garanzia statutaria decide sull'ammissibilità della proposta entro i successivi trenta giorni, pronunciandosi espressamente in merito a:
a) competenza regionale nella materia oggetto della proposta;
b) conformità della proposta alle norme della Costituzione e dello Statuto regionale;
c) sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 2;
d) insussistenza dei limiti di cui all'articolo 3.
2. Gli incaricati di cui al comma 3 dell'articolo 5, sono informati, con almeno cinque giorni di anticipo, a cura della Consulta, della riunione in cui la Consulta inizierà l'esame della proposta. Hanno diritto di intervenire a tale riunione per essere ascoltati dalla Consulta ed illustrare la proposta prima che la Consulta adotti la propria decisione. Possono liberamente produrre, nella stessa sede, relazioni e documenti, del cui esame la Consulta deve dar conto nelle premesse del parere. La Consulta può convocare in ogni momento gli incaricati suddetti per chiedere chiarimenti o ulteriori elementi di valutazione.
3. La decisione di cui al comma 1 è comunicata, entro cinque giorni, al Presidente dell'Assemblea legislativa. Il responsabile del procedimento ne dà immediata notizia agli incaricati di cui al comma 3 dell'articolo 5."

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