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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 maggio 2008, n. 8

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 22 NOVEMBRE 1999, N. 34 "TESTO UNICO IN MATERIA DI INIZIATIVA POPOLARE E REFERENDUM"

(Legge di pura modifica alla L.R. 22 novembre 1999, n. 34)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 88 del 28 maggio 2008

Art. 5
1.
Il comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale n. 34 del 1999 è sostituito dal seguente:
"1. Le firme per la presentazione della proposta di iniziativa popolare, ad eccezione di quelle di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 5, sono raccolte esclusivamente su fogli vidimati a norma del comma 5. Ciascun foglio da vidimare deve contenere, stampato in epigrafe, il testo del progetto di legge. Il formato dei fogli è libero. Le firme non possono essere raccolte su fogli separati da quelli sui quali è stampato il testo del progetto."

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