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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 maggio 2008, n. 8

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 22 NOVEMBRE 1999, N. 34 "TESTO UNICO IN MATERIA DI INIZIATIVA POPOLARE E REFERENDUM"

(Legge di pura modifica alla L.R. 22 novembre 1999, n. 34)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 88 del 28 maggio 2008

Art. 6
1.
L'articolo 8 della legge regionale n. 34 del 1999 è sostituito dal seguente:
"Art. 8
Raccolta delle firme
1. L'elettore appone sui fogli vidimati, in calce al progetto, la propria firma. Accanto ad ogni firma sono indicati, in modo leggibile facilmente e con assoluta certezza, il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita ed il Comune nelle cui liste elettorati l'elettore è iscritto. Le firme prive di tali indicazioni, o con indicazioni non corrispondenti a quanto richiesto, sono considerate nulle.
2. Le firme di cui al comma 1 devono essere autenticate a pena di nullità. Sono competenti per l'autenticazione:
a) tutti i soggetti di cui al comma 1 dell'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 Sito esterno "Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale", come modificato dall'articolo 1 della legge 28 aprile 1998, n. 130 Sito esterno "Modifica dell'articolo 14 della L. 21 marzo 1990, n. 53 Sito esterno, in materia di autenticazione delle firme degli elettori", e dall'articolo 4 della legge 30 aprile 1999, n. 120 Sito esterno "Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali, nonché disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale";
b) i consiglieri regionali che abbiano dichiarato per iscritto la loro disponibilità al Presidente dell'Assemblea legislativa regionale.
3. L'autenticazione reca l'indicazione della data in cui è effettuata e può essere unica per tutte le firme contenute in ciascun foglio, nel rispetto delle competenze indicate al comma 2. In tal caso essa deve indicare il numero di firme complessivamente autenticate.
4. Il pubblico ufficiale che procede all'autenticazione delle firme dà atto della manifestazione di volontà dell'elettore analfabeta o comunque impedito ad apporre la propria firma.
5. L'iscrizione nelle liste elettorali di un Comune dell'Emilia-Romagna è comprovata dai relativi certificati, anche collettivi, dei sottoscrittori. Detta iscrizione può essere comprovata anche da dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 Sito esterno "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"."

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