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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 maggio 2008, n. 8

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 22 NOVEMBRE 1999, N. 34 "TESTO UNICO IN MATERIA DI INIZIATIVA POPOLARE E REFERENDUM"

(Legge di pura modifica alla L.R. 22 novembre 1999, n. 34)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 88 del 28 maggio 2008

Art. 8
1.
L'articolo 10 della legge regionale n. 34 del 1999 è sostituito dal seguente:
"Art. 10
Trasmissione alla Commissione assembleare competente
1. Ricevuta la deliberazione, di cui al comma 7 dell'articolo 9, che dichiara la regolarità della proposta d'iniziativa popolare, il Presidente dell'Assemblea legislativa regionale trasmette la proposta alla Commissione assembleare competente per materia, dandone comunicazione, a cura del responsabile del procedimento, agli incaricati di cui al comma 3 dell'articolo 5.
2. La Commissione assembleare informa tempestivamente della data in cui la proposta verrà discussa gli incaricati di cui al comma 3 dell'articolo 5. Essi hanno facoltà di intervenire alla seduta della Commissione per illustrare la proposta, e di presentare documenti e relazioni.
3. La Commissione, a norma del regolamento interno dell'Assemblea, presenta all'Assemblea la propria relazione.
4. Trascorsi sei mesi dalla trasmissione alla Commissione assembleare della proposta, senza che su di essa l'Assemblea si sia pronunciata, la proposta è iscritta al primo punto dell'ordine del giorno della prima seduta dell' Assemblea, la quale deve decidere nel merito entro i successivi dodici mesi."

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