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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 24 luglio 2009, n. 11

NORME PER LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO, ISTITUTO PREVISTO DALLA LEGGE 9 GENNAIO 2004, N. 6 Sito esterno

BOLLETTINO UFFICIALE n. 129 del 24 luglio 2009

Art. 3
Funzioni di coordinamento e monitoraggio
1. La Regione promuove il coordinamento tra i diversi livelli istituzionali ed il privato sociale per l'attuazione delle disposizioni della presente legge ed effettua il monitoraggio degli interventi posti in essere a livello regionale e locale. A tal fine, entro diciotto mesi dalla entrata in vigore delle presenti disposizioni, la Giunta regionale presenta alla Commissione assembleare competente una relazione contenente lo stato di attuazione degli interventi previsti, ricostruendo, in collaborazione con altri Enti ed Autorità, secondo le modalità previste al comma 1 dell'articolo 2, gli elementi informativi generali, con particolare riguardo:
a) alla tipologia e alle caratteristiche dei beneficiari e degli amministratori;
b) a come l'utilizzo degli strumenti previsti abbia inciso sull'andamento delle richieste di nomina e sulle modalità di scelta degli amministratori.
2. In occasione della presentazione della relazione, la Commissione convoca rappresentanze dei diversi soggetti istituzionali e del privato sociale ed individua modalità di informazione ai cittadini degli elementi acquisiti.

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