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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Allegato28/06/1905

Data di pubblicazione della legge modificante : 04/11/2009

Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 04 novembre 2009, n. 15

INTERVENTI PER IL TRASPORTO FERROVIARIO DELLE MERCI

BOLLETTINO UFFICIALE n. 182 del 4 novembre 2009

Art. 7
Obblighi dei beneficiari
1. L'impresa beneficiaria deve scontare il contributo dallo schema tariffario applicato agli utenti finali.
2. L' impresa che beneficia dei contributi, deve garantire la continuità dei servizi aggiuntivi oggetto di contributo almeno per i due anni successivi alla conclusione del periodo di incentivazione.
3. L' impresa che beneficia dei contributi, si impegna, per i due anni successivi alla conclusione del periodo di incentivazione, a non aumentare, per i servizi aggiuntivi oggetto di contributo, il prezzo di listino di una quota superiore al tasso di inflazione calcolato su base Istat.

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