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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 04 novembre 2009, n. 17

MISURE PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE 3 AGOSTO 2009, N. 117 Sito esterno CONCERNENTE IL DISTACCO DEI COMUNI DI CASTELDELCI, MAIOLO, NOVAFELTRIA, PENNABILLI, SAN LEO, SANT'AGATA FELTRIA E TALAMELLO DALLA REGIONE MARCHE E LORO AGGREGAZIONE ALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE n. 184 del 4 novembre 2009

Art. 9
Funzioni comunali in materia sismica
1. I Comuni di cui all'articolo 1, comma 1, che, nell'osservanza degli standard minimi di cui all'articolo 3, comma 4 della legge regionale 30 ottobre 2008, n. 19 (Norme per la riduzione del rischio sismico) intendono esercitare autonomamente le funzioni in materia sismica, in forma singola o associata, adottano e trasmettono alla Regione l'atto di cui al comma 2 del medesimo articolo, entro il termine perentorio di trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
2. In caso di mancata trasmissione dell'atto entro tale termine, i Comuni esercitano le funzioni in materia sismica avvalendosi delle strutture tecniche regionali.
3. Per i Comuni di cui all'articolo 1, comma 1, le disposizioni della legge regionale n. 19 del 2008 trovano applicazione dalla scadenza del termine perentorio di cui al comma 1.

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