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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2009, n. 24

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2010 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2010-2012

Art. 46
1.
I commi 1 e 2 dell'articolo 1 della legge regionale 14 aprile 1995, n. 41 (Contributi per la promozione del coordinamento delle associazioni per le autonomie locali) sono sostituiti dai seguenti:
"1. La Regione eroga un contributo annuo alle associazioni regionali delle autonomie locali allo scopo di garantire un concorso efficace al funzionamento del Consiglio delle Autonomie Locali (CAL) ed al fine di favorire il coordinamento delle politiche rivolte agli enti associati.
2. Il contributo per le spese di funzionamento delle associazioni regionali delle autonomie locali ANCI, UPI, UNCEM, Legautonomie è unitario e viene erogato dalla Giunta regionale, sentito il CAL, sulla base di una proposta di riparto e del resoconto relativo all'esercizio precedente delle associazioni medesime. Esso dovrà contenere le indicazioni delle attività specifiche rivolte al funzionamento del CAL nonché le attività rivolte agli enti associati.".
2.
L'articolo 2 bis della legge regionale n. 41 del 1995 è così sostituito:
"Art. 2 bis
1. La Regione Emilia-Romagna aderisce alla Associazione Italiana del Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa, con sede a Roma.
2. La Regione eroga a favore dell'Associazione di cui al comma 1 la quota associativa annua.
3. L'onere derivante dal comma 2 farà carico al Cap. 02643 "Quota di adesione alla Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni d'Europa" afferente alla U.P.B. 1.2.3.2.3850.
4. E' fatta comunque salva la possibilità per la Regione di recedere dall'Associazione secondo la disciplina prevista dallo statuto dell'Associazione medesima.".

Note del Redattore:

(La Corte costituzionale, con sentenza n. 8 del 12 gennaio 2011, pubblicata nella G.U. del 19 gennaio 2011, n. 3 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 35).

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