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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2009, n. 26

DISCIPLINA E INTERVENTI PER LO SVILUPPO DEL COMMERCIO EQUO E SOLIDALE IN EMILIA-ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE n. 226 del 29 dicembre 2009

Art. 3
Soggetti del commercio equo e solidale
1. Ai fini della presente legge sono soggetti del commercio equo e solidale gli enti non aventi scopo di lucro, organizzati in forma collettiva e democratica, che operano in forma stabile sul territorio regionale, appartenenti ad una delle seguenti categorie:
a) enti che rilasciano l'accreditamento di organizzazione del commercio equo e solidale;
b) organizzazioni del commercio equo e solidale in possesso dell'accreditamento rilasciato da enti accreditatori;
c) enti che certificano i prodotti del commercio equo e solidale.
2. I soggetti del commercio equo e solidale di cui al comma 1 conformano la propria attività alle norme volontarie elaborate:
a) dalle associazioni internazionali per il commercio equo e solidale, quali FLO (Fairtrade Labelling Organizations International) e WFTO (World Fair Trade Organization), in coerenza con la Risoluzione del Parlamento europeo sul commercio equo e solidale e lo sviluppo (2005/2245(INI)), approvata il 6 luglio 2006;
b) dagli enti che promuovono ed organizzano il settore a livello nazionale, quali AGICES (Assemblea Generale Italiana del Commercio Equo e Solidale), e a livello regionale.
3. Possono beneficiare degli aiuti previsti dalla presente legge i soggetti di cui al comma 1, individuati sulla base dei requisiti stabiliti e con le modalità definite dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera c).

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