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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2009, n. 26

DISCIPLINA E INTERVENTI PER LO SVILUPPO DEL COMMERCIO EQUO E SOLIDALE IN EMILIA-ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE n. 226 del 29 dicembre 2009

Art. 8
Clausola valutativa
1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine la Giunta regionale, trascorsi due anni dall'entrata in vigore della legge e con successiva periodicità biennale, presenta alla Commissione assembleare competente una relazione sui seguenti aspetti:
a) lo stato di attuazione degli interventi previsti dagli articoli 5 e 6, evidenziando i risultati raggiunti e le eventuali criticità riscontrate;
b) le tipologie dei soggetti beneficiari, le risorse stanziate ed erogate per i contributi di cui all'articolo 5.
2. Le competenti strutture dell'Assemblea e della Giunta si raccordano per la migliore realizzazione del monitoraggio e per la valutazione congiunta dell'impatto che le iniziative assunte hanno avuto sull'andamento dei consumi di prodotti del commercio equo e solidale nel territorio regionale.

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