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LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2009, n. 27

PROMOZIONE, ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE E DI EDUCAZIONE ALLA SOSTENIBILITÀ

BOLLETTINO UFFICIALE n. 227 del 29 dicembre 2009

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Oggetto e finalità
1. In conformità ai principi sanciti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU), dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura (UNESCO) e dalla Commissione economica delle Nazioni Unite per l'Europa (UNECE) in materia di educazione allo sviluppo sostenibile, nonché ai principi vigenti nell'ordinamento dell'Unione Europea e nell'ordinamento nazionale in materia di diritto all'informazione su ambiente e sostenibilità, e in particolare a quelli posti dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 Sito esterno (Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale), la Regione con la presente legge persegue i seguenti obiettivi:
a) promuovere nella popolazione giovane e adulta lo sviluppo di conoscenze, consapevolezze, comportamenti e capacità di azione a livello individuale e sociale, idonei a perseguire la sostenibilità ambientale, sociale, economica e istituzionale, attraverso i metodi e gli strumenti educativi, partecipativi e comunicativi;
b) promuovere una educazione alla sostenibilità, come definita dai principi suddetti, che integra in un disegno comune gli aspetti globali e locali della cittadinanza attiva, della pace, della democrazia, dei diritti umani, dello sviluppo equo e solidale, della tutela della salute, delle pari opportunità, della cultura, della protezione dell'ambiente e della gestione sostenibile delle risorse naturali;
c) promuovere la raccolta e la diffusione delle informazioni sulla sostenibilità ambientale, sociale, economica e istituzionale del territorio regionale, anche al fine di favorire la consapevole partecipazione dei cittadini ai processi decisionali;
d) favorire l'accesso da parte dei cittadini e delle loro forme organizzate alle informazioni in materia di ambiente e sviluppo sostenibile in possesso della pubblica amministrazione, al fine di promuovere la loro partecipazione attiva alla costruzione di un futuro sostenibile;
e) sviluppare, in collaborazione con le autonomie locali, il sistema scolastico e dell'alta formazione, le agenzie scientifiche, le imprese, il volontariato e l'associazionismo, il sistema regionale di informazione e di educazione alla sostenibilità (sistema regionale INFEAS);
f) promuovere, nel quadro del sistema regionale INFEAS di cui all'articolo 2, mediante adeguati progetti formativi e sistemi di documentazione e di valutazione di strutture e attività, la continuità e la qualità delle azioni educative e comunicative attraverso il riconoscimento e la valorizzazione di centri e strutture territoriali permanenti e di scuole e istituti scolastici e loro reti che perseguono l'educazione alla sostenibilità;
g) promuovere il coordinamento e la progressiva integrazione a livello regionale, provinciale e comunale delle diverse programmazioni ed esperienze educative relative all'ambiente e alla biodiversità, alla corretta alimentazione, alla sicurezza stradale e alla mobilità sostenibile, alla salute, alla partecipazione, in coerenza con i principi definiti dall'ONU e dall'UNESCO per l'educazione alla sostenibilità;
h) contribuire e partecipare al sistema nazionale INFEA di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 9 dicembre 1998, n. 426 Sito esterno (Nuovi interventi in campo ambientale), sulla base degli atti di indirizzo e di programma approvati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 Sito esterno (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali), anche attraverso accordi di programma con gli organi statali competenti.
2. La Regione persegue i predetti obiettivi attraverso:
a) il sistema regionale INFEAS di cui all'articolo 2;
b) la Commissione regionale di coordinamento di cui all'articolo 7;
c) il programma regionale di informazione e di educazione alla sostenibilità (programma regionale INFEAS) di cui all'articolo 3;
d) le periodiche relazioni sullo stato dell'ambiente e della sostenibilità della Regione Emilia-Romagna e la messa a disposizione del catalogo delle fonti e di tutti i dati sull'ambiente e sulla sostenibilità in suo possesso di cui all'articolo 6.
3. La Regione assicura l'accesso alle informazioni in materia ambientale con le modalità di cui all'articolo 7 della legge regionale 6 settembre 1993, n. 32 (Norme per la disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di accesso) e al decreto legislativo n. 195 del 2005 Sito esterno.
Art. 2
Il sistema regionale di informazione e di educazione alla sostenibilità (sistema regionale INFEAS)
1. Il sistema regionale di informazione e di educazione alla sostenibilità (sistema regionale INFEAS) è un'organizzazione a rete che coinvolge una pluralità di soggetti pubblici e privati del territorio regionale con l'obiettivo di promuovere il coordinamento, la qualificazione e la continuità delle attività di educazione alla sostenibilità.
2. La Regione svolge funzioni di indirizzo, programmazione, coordinamento e controllo del sistema regionale INFEAS anche attraverso la promozione di funzioni e azioni di sistema.
3. Le Province concorrono con la Regione alla definizione della programmazione regionale INFEAS e sviluppano, in collaborazione con i Comuni e in modo partecipato, una propria programmazione.
4. I Comuni e le loro forme associative svolgono, di norma, funzioni di gestione delle strutture di educazione alla sostenibilità sul territorio.
5. Gli enti di cui ai commi 2, 3 e 4 curano il raccordo e il coordinamento tra la programmazione INFEAS e i rispettivi strumenti di programmazione generali e di settore.
6. Partecipano al sistema regionale INFEAS la Regione, le Province, i Comuni e le loro forme associative, l'Agenzia regionale prevenzione e ambiente (ARPA), gli enti di gestione delle aree protette di cui alla legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6 (Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000).
7. Sono chiamati a concorrere al sistema regionale INFEAS anche le scuole, gli istituti scolastici, le università, i centri di educazione alla sostenibilità (CEAS) di cui all'articolo 4 della presente legge, le fattorie didattiche di cui alla legge regionale 31 marzo 2009, n. 4 (Disciplina dell'agriturismo e della multifunzionalità delle aziende agricole), le associazioni del volontariato, le associazioni professionali, le associazioni di impresa e tutti gli altri soggetti pubblici e privati che operano in coerenza con i principi di cui all'articolo 1.
8. Il sistema regionale INFEAS dell'Emilia-Romagna fa parte del sistema nazionale INFEA di cui alla legge n. 426 del 1998 Sito esterno e in quanto tale partecipa e collabora alla piena realizzazione degli obiettivi definiti congiuntamente a livello nazionale ed approvati in sede di Conferenza permanente di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997 Sito esterno in materia di educazione all'ambiente e alla sostenibilità; opera altresì in collaborazione con altre reti, associazioni, istituzioni di livello nazionale e interregionale nel campo dell'informazione ed educazione alla sostenibilità.
9. La Regione e le Province promuovono specifici protocolli di intesa, accordi di programma e convenzioni con i diversi soggetti che concorrono al sistema regionale INFEAS al fine di formalizzare la collaborazione e le relazioni tra gli stessi.
Art. 3
Programma regionale di informazione e di educazione alla sostenibilità (programma regionale INFEAS)
1. Il programma regionale di informazione e di educazione alla sostenibilità (programma regionale INFEAS) costituisce strumento di indirizzo e di attuazione delle politiche regionali in materia di educazione alla sostenibilità.
2. Il programma regionale INFEAS è approvato dall'Assemblea legislativa regionale su proposta della Giunta. La Giunta regionale, a tal fine, acquisisce il parere del Consiglio delle Autonomie locali di cui all'articolo 23 dello Statuto regionale nonché della Commissione regionale di coordinamento di cui all'articolo 7 della presente legge, dopo avere sentito i soggetti interessati.
3. Il programma regionale INFEAS è attuato dalla Regione, dalle Province, dai Comuni e loro forme associative in base alle rispettive competenze e in collaborazione con tutti i soggetti che concorrono al sistema regionale INFEAS. Ha durata triennale e contiene:
a) gli indirizzi per le funzioni e le azioni di sistema di livello regionale ed i relativi metodi e strumenti formativi, comunicativi, partecipativi, documentali, valutativi, ivi incluse le azioni volte a promuovere il coordinamento tra tutte le educazioni coerenti con i principi sull'educazione alla sostenibilità di cui all'articolo 1;
b) gli indirizzi generali per la qualità dei servizi e la gestione dei CEAS, nonché per la valorizzazione del loro ruolo in riferimento alle politiche e strategie dei Comuni e degli altri soggetti titolari dei CEAS;
c) gli indirizzi per la definizione dei programmi di coordinamento provinciale INFEAS;
d) gli indirizzi generali per la promozione e il sostegno della rete dei CEAS di cui all'articolo 4 e delle attività di informazione e di educazione alla sostenibilità e per l'organizzazione del sistema regionale INFEAS;
e) gli indirizzi programmatici da attuare attraverso le reti di scuole per l'educazione alla sostenibilità;
f) l'individuazione delle modalità e delle forme di rapporto del sistema regionale INFEAS con i soggetti di cui all'articolo 2, commi 6 e 7;
g) l'individuazione delle forme di integrazione con le altre programmazioni ed iniziative informative ed educative, coerenti con i principi dell'educazione alla sostenibilità, previste in attuazione delle norme regionali concernenti l'educazione ambientale, l'educazione alimentare, l'educazione ai consumi, l'educazione alla sicurezza stradale e alla mobilità sostenibile, l'educazione alla salute, l'educazione alla partecipazione, le azioni regionali in materia di istruzione e formazione e di politiche giovanili;
h) l'individuazione delle forme ed azioni di integrazione tra il programma regionale INFEAS e le pianificazioni e programmazioni di livello regionale, provinciale e comunale in materia di territorio, ambiente, energia, turismo, acque, rifiuti, telematica e società dell'informazione, salute, mobilità e trasporti, tutela dei consumatori e sviluppo rurale.
Art. 4
I centri di educazione alla sostenibilità (CEAS)
1. I centri di educazione alla sostenibilità (CEAS) sono strutture educative distribuite sul territorio regionale e si rivolgono a istituti scolastici, famiglie, cittadini e comunità locali.
2. I CEAS sono istituiti, di norma, dagli enti locali e dalle loro forme associative, ovvero realizzati da altri soggetti pubblici e privati, sulla base degli indirizzi definiti dal programma regionale INFEAS. Gli enti locali e le loro forme associative si avvalgono dei CEAS per l'attuazione delle proprie iniziative di informazione, documentazione, comunicazione, formazione ed educazione legate ai temi della sostenibilità.
3. I CEAS sono organizzati in rete a livello regionale e operano in prevalenza a livello comunale e intercomunale. Possono essere individuati dal programma regionale INFEAS, qualora dotati di particolari competenze e specializzazioni, per la gestione di attività e azioni che coinvolgono più soggetti che concorrono al sistema regionale INFEAS o per supportare le campagne di comunicazione a valenza educativa di livello regionale.
4. I CEAS sono attivi nella progettazione e realizzazione di percorsi e programmi educativi per istituti scolastici e cittadini; corsi e momenti di formazione e aggiornamento; soggiorni educativi e turismo ecologico; materiali didattici e divulgativi; seminari, convegni ed eventi pubblici; attività di ricerca, analisi e monitoraggio in campo ambientale; attività di documentazione e gestione di biblioteche specializzate; servizi di informazione ai cittadini; supporto alla gestione di processi partecipativi sul territorio; gestione sostenibile di ambienti e strutture; campagne di sensibilizzazione sugli stili di vita sostenibili.
5. I CEAS operano prevalentemente per l'attuazione di azioni contenute nel programma regionale INFEAS e nei programmi provinciali di educazione alla sostenibilità.
6. La Regione, in collaborazione con il sistema delle autonomie locali, promuove la gestione associata dei servizi erogati dai CEAS in territori omogenei anche al fine di ottenere economie di scala, perseguendo l'ottimizzazione e la razionalizzazione delle strutture di educazione alla sostenibilità sul territorio, anche attraverso l'unificazione di centri preesistenti.
7. La Regione, acquisito il parere delle Province, riconosce i CEAS senza scopo di lucro, sulla base di criteri e indicatori di qualità relativi a strutture, competenze e progetti, coerenti con gli indirizzi elaborati nell'ambito del sistema nazionale INFEA.
Art. 5
Le reti di scuole per l'educazione alla sostenibilità
1. La Regione, nell'ambito del programma regionale INFEAS, riconosce, sostiene e valorizza le scuole e gli istituti scolastici che, anche in rete tra loro, coniugano i temi della sostenibilità con il piano dell'offerta formativa e che strutturano al proprio interno esperienze e attività permanenti di educazione alla sostenibilità.
2. La Regione supporta e promuove forme di co-progettazione educativa scuola-territorio per tutte le fasce di età e la partecipazione del sistema formativo allo sviluppo locale.
3. La Regione valorizza il lavoro degli istituti scolastici e delle loro reti per l'educazione alla sostenibilità promuovendo la divulgazione delle buone pratiche e la documentazione dei percorsi didattici anche attraverso banche-dati e strumenti informatici.
Art. 6
Relazione sullo stato dell'ambiente e della sostenibilità e attuazione del decreto legislativo n. 195 del 2005 Sito esterno
1. La Giunta regionale redige, di norma ogni cinque anni, una relazione sullo stato dell'ambiente e della sostenibilità della Regione Emilia-Romagna, con il supporto tecnico dell'ARPA.
2. La Regione promuove e favorisce altresì la redazione e la divulgazione di relazioni sullo stato dell'ambiente e della sostenibilità a scala provinciale e comunale.
3. La Regione, in attuazione di quanto previsto dal decreto legislativo n. 195 del 2005 Sito esterno, garantisce il diritto di accesso all'informazione ambientale, avvalendosi anche delle tecnologie informatiche e telematiche disponibili.
Art. 7
Commissione regionale di coordinamento
1. E' istituita la Commissione regionale di coordinamento per l'informazione e l'educazione alla sostenibilità con il compito di:
a) concorrere all'elaborazione di linee guida per la stesura del programma regionale INFEAS;
b) esprimere parere in ordine al programma regionale INFEAS ed ai programmi provinciali INFEAS;
c) proporre i criteri e i requisiti di qualità sulla base dei quali caratterizzare e valutare i CEAS e gli istituti scolastici ai fini del loro riconoscimento ai sensi dell'articolo 4, comma 7;
d) verificare l'andamento delle attività previste nel programma regionale INFEAS e nei programmi provinciali ed esprimere alla Giunta regionale le proprie valutazioni e proposte in merito;
e) esaminare e fornire valutazioni in merito ad argomenti e temi in materia di informazione e di educazione alla sostenibilità che la Giunta regionale ritenga di sottoporre alla Commissione stessa.
2. La Commissione è istituita con atto della Giunta regionale, dura in carica cinque anni ed è composta da:
a) l'Assessore regionale competente in materia di sviluppo sostenibile, o suo delegato, con funzioni di Presidente;
b) un membro designato da ciascuna Provincia;
c) un membro designato dall'ARPA;
d) sette membri nominati dalla Giunta regionale tra persone di comprovata esperienza in materia di informazione, comunicazione ed educazione alla sostenibilità maturata in strutture pubbliche o private.
3. Sono invitati permanenti ai lavori della Commissione il direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale e il direttore dell'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica (ex IRRE Emilia-Romagna), o loro delegati.
4. Sono invitati permanenti ai lavori della Commissione i dirigenti, o loro delegati, dei settori dell'Amministrazione regionale e delle Agenzie della Regione che hanno il compito di promuovere l'educazione ambientale, l'educazione alimentare, l'educazione ai consumi, l'educazione alla sicurezza stradale e alla mobilità sostenibile, l'educazione alla salute, l'educazione alla partecipazione, le pari opportunità, l'istruzione, la formazione e le politiche giovanili.
5. Un collaboratore regionale svolge le funzioni di segretario.
6. Al fine dell'elaborazione del programma regionale INFEAS, il Presidente della Commissione promuove la consultazione degli enti e dei soggetti interessati.
7. Qualora ne ravvisi l'opportunità in relazione agli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente può invitare alle riunioni della Commissione esperti e rappresentanti di altri enti e soggetti interessati.
8. La Commissione può, qualora ne ravvisi la necessità e su specifiche tematiche, convocare commissioni allargate e costituire gruppi di lavoro, aperti alla partecipazione dei CEAS e di altri soggetti del sistema regionale INFEAS.
Art. 8
Attuazione del programma regionale INFEAS
1. Alla realizzazione di quanto previsto dalla presente legge la Regione provvede direttamente per quanto attiene a:
a) attività di informazione, documentazione, comunicazione, formazione ed educazione alla sostenibilità di valenza regionale, interregionale e sovraregionale individuate nel programma regionale INFEAS di cui all'articolo 3, anche avvalendosi dei CEAS e con il supporto degli istituti scolastici di cui all'articolo 2, comma 7;
b) supporto all'elaborazione e alla gestione dei programmi provinciali INFEAS di cui all'articolo 3;
c) relazione sullo stato dell'ambiente e della sostenibilità della Regione Emilia-Romagna di cui all'articolo 6;
d) organizzazione, promozione e realizzazione di attività didattiche volte alla formazione ed alla qualificazione professionale degli operatori di educazione alla sostenibilità di cui all'articolo 4.
2. La Regione provvede altresì alla realizzazione di quanto previsto dalla presente legge mediante concessione di contributi finanziari a:
a) enti locali e altri soggetti che abbiano istituito CEAS riconosciuti dalla Regione, per la realizzazione di attività di informazione, documentazione, comunicazione, formazione ed educazione alla sostenibilità individuate nel programma regionale INFEAS;
b) enti locali e altri soggetti che abbiano istituito CEAS riconosciuti dalla Regione, per la realizzazione, la qualificazione e il potenziamento dei CEAS stessi;
c) scuole e istituti scolastici di ogni ordine e grado, per la promozione di attività di educazione alla sostenibilità individuate dal programma regionale INFEAS e dai programmi provinciali INFEAS.
3. La misura dei contributi finanziari di cui al comma 2 è stabilita nei singoli atti di attuazione del programma regionale INFEAS.
Art. 9
Autorizzazione a costituire e partecipare all'Associazione "Forum nazionale sul risparmio e conservazione della risorsa idrica"
1. La Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'articolo 64 dello Statuto, è autorizzata a partecipare quale socio fondatore alla costituzione dell'Associazione "Forum nazionale sul risparmio e conservazione della risorsa idrica", di seguito Associazione.
2. L'Associazione persegue le seguenti finalità:
a) promuovere, sviluppare, aggiornare, diffondere e applicare politiche di risparmio, di conservazione e di uso efficiente della risorsa idrica nei settori agricolo, civile, zootecnico e industriale;
b) promuovere, realizzare e diffondere iniziative di risparmio, di conservazione e di uso efficiente dell'acqua a livello nazionale, regionale e locale.
3. La partecipazione della Regione è subordinata alle seguenti condizioni:
a) che l'Associazione non persegua fini di lucro;
b) che l'Associazione consegua il riconoscimento della personalità giuridica;
c) che lo statuto conferisca alla Regione la facoltà di nominare propri rappresentanti negli organi dell'Associazione.
4. Il Presidente della Regione è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari al fine di perfezionare la costituzione e la partecipazione della Regione all'Associazione e, personalmente o tramite un suo delegato, esercita i diritti inerenti la qualità di associato.
5. Spetta alla Giunta regionale procedere alla nomina dei rappresentanti della Regione negli organi dell'Associazione, secondo quanto previsto dallo statuto dell'Associazione.
6. L'Associazione presenta alla Regione i programmi delle iniziative e delle attività, nonché una relazione annuale che attesta la realizzazione delle attività e delle iniziative programmate.
7. All'onere derivante dalla corresponsione della quota associativa annuale la Regione fa fronte ai sensi dell'articolo 10.
Art. 10
Norme finanziarie
1. La Regione fa fronte agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge mediante la istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale, che verranno dotati dei finanziamenti necessari in sede di approvazione della legge annuale di bilancio, a norma di quanto disposto dalla legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).
Art. 11
Norme transitorie e finali
1. Entro sedici mesi dall'entrata in vigore della presente legge regionale, la Regione provvederà a riconoscere i CEAS secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 7.
2. Fino alla scadenza del termine di cui al comma 1 resta valido l'elenco dei centri di educazione ambientale già accreditati dalla Regione Emilia-Romagna ai sensi della legge regionale 16 maggio 1996, n. 15 (Promozione, organizzazione e sviluppo delle attività di informazione e di educazione ambientale). Tali centri continuano a svolgere, fino al nuovo riconoscimento previsto dal comma 1, le funzioni di cui alla presente legge nell'ambito del programma regionale INFEAS.
3. E' abrogata la legge regionale 16 maggio 1996, n. 15 (Promozione, organizzazione e sviluppo delle attività di informazione e di educazione ambientale).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

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