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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 31 marzo 2009, n. 4

DISCIPLINA DELL'AGRITURISMO E DELLA MULTIFUNZIONALITÀ DELLE AZIENDE AGRICOLE (1)

Art. 14
Periodi di apertura e tariffe
1. Entro il 1° ottobre di ogni anno, il titolare dell'impresa agrituristica comunica al Comune e alla Provincia il calendario di apertura dell'azienda e l'elenco dei prezzi che intende applicare per il servizio di somministrazione pasti e bevande e per il pernottamento.
2. In caso di mancata comunicazione si intendono confermati i prezzi in vigore l'anno precedente.
3. Eventuali variazioni dell'elenco prezzi dovranno essere preventivamente comunicate al Comune e alla Provincia entro il 31 marzo di ogni anno.
4. L'attività ricettiva, per esigenze di conduzione dell'impresa, può essere sospesa per un periodo massimo di cinque giorni, previa comunicazione al Comune, fatti salvi i diritti dei clienti presenti o prenotati.

Note del Redattore:

Ai sensi del comma 7 dell'art. 2 L.R. 29 dicembre 2009 n. 27 , le fattorie didattiche di cui alla presente legge sono chiamate a partecipare al sistema regionale INFEAS .

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