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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 31 marzo 2009, n. 4

DISCIPLINA DELL'AGRITURISMO E DELLA MULTIFUNZIONALITÀ DELLE AZIENDE AGRICOLE (1)

Art. 19
Obblighi e controlli
1. L'operatore agrituristico è soggetto al rispetto dei seguenti obblighi:
a) esporre al pubblico copia della dichiarazione di inizio attività ed il marchio dell'agriturismo;
b) rispettare i periodi di apertura dell'agriturismo;
c) svolgere l'attività nei limiti e con le modalità previste nella presente legge;
d) esporre il listino prezzi al pubblico;
e) rispettare le tariffe massime trasmesse al Comune ed alla Provincia;
f) mantenere in essere un'attività agricola almeno pari, in giornate agricole, a quella attestata nella certificazione relativa al rapporto di connessione;
g) fornire tutti i dati statistici richiesti dalla Provincia, dal Comune e dall'ISTAT per monitorare la tipologia e la quantità dell'attività svolta.
2. La Provincia effettua a cadenza almeno triennale controlli nelle aziende agrituristiche per verificare la permanenza dei requisiti soggettivi e produttivi che hanno dato diritto al rilascio dell'abilitazione all'esercizio dell'attività agrituristica e della certificazione relativa al rapporto di connessione.
3. A seguito dei controlli la Provincia può emettere nuova certificazione che tiene conto delle mutate condizioni aziendali.
4. Il Comune effettua a cadenza almeno triennale controlli nelle aziende agrituristiche al fine di verificare che l'attività sia svolta nel rispetto delle normative vigenti.
5. Le Province ed i Comuni possono programmare l'effettuazione congiunta dei controlli di cui ai commi 2 e 4.
6. Le Comunità montane effettuano attività di controllo sulle aziende agrituristiche del territorio di competenza, ai fini della valutazione della permanenza dei requisiti produttivi, sulla base di una programmazione concordata con le Province a cui verranno trasmessi i relativi esiti.
7. I servizi dei dipartimenti di Sanità pubblica delle AUSL effettuano i controlli di competenza in materia di igiene, sicurezza alimentare ed ambienti di lavoro.
8. Le commissioni consultive di cui all'articolo 2, comma 4, della presente legge possono avvalersi dei risultati dei controlli per formulare proposte in ordine all'offerta turistica locale.

Note del Redattore:

Ai sensi del comma 7 dell'art. 2 L.R. 29 dicembre 2009 n. 27 , le fattorie didattiche di cui alla presente legge sono chiamate a partecipare al sistema regionale INFEAS .

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